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Ordinanza — n. 2894/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to regional government's self-annulment of tax assessment before final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2894/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the opposing party, the Lombardy Region, had previously annulled the tax assessment in self-help. The court ruled that since the underlying administrative act was voided, the litigation subject matter ceased to exist, rendering any further judgment useless for the taxpayer. Consequently, the lower court's decision was quashed, and litigation costs were fully compensated to the Region.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When the opposing party annuls the contested administrative act in self-help before the final judgment, the litigation subject matter ceases to exist, necessitating the dismissal of the appeal as the proceedings can no longer yield a useful result for the taxpayer.

Parole chiave

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cessation of subject matter self-help annulment tax appeal inadmissibility useless litigation result autotutela administrative act spese del veicolo a motore tardivo pagamento delle spese credito lombard

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
va rilevato preliminarmente che, con memoria ex art. 378 c.p.c., la controricorrente ha dato atto che gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stati annullati in autotutela, come risulta dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 22 luglio 2019, n.
Art. 100 c.p.c.
art. 378 c.p
va rilevato preliminarmente che, con memoria ex art. 378 c.p.c., la controricorrente ha dato atto che gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stati annullati in autotutela, come risulta dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 22 luglio 2019, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33587/2018
Cass. n. 33587/2018); 1.3.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6050-2019 proposto da: SOFIM-GEFINA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO PANTALANI, che la rappresentata e difende unitamente all’Avvocato OLIVIA MARIA ANGELUCCI giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente – contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIULIANO M. POMPA, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 6050/2019 Numero sezionale 61/2022 Numero di raccolta generale 2894/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 GIANELLI giusta procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - controricorrente – avverso la sentenza n. 3448/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 24/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Sofim Gefina S.p.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4750/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto del ricorso avverso ingiunzioni di pagamento emesse dalla Regione Lombardia in materia di tasse automobilistiche annualità 2013; la Regione Lombardia resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere CONSIDERATO CHE 1.1. va rilevato preliminarmente che, con memoria ex art. 378 c.p.c., la controricorrente ha dato atto che gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stati annullati in autotutela, come risulta dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 22 luglio 2019, n. XI/1941, nel cui allegato è menzionato il presente ricorso; 1.2. deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (cfr.

Cass. n. 33587/2018); 1.3. va quindi cassata la sentenza impugnata; 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 6050/2019 Numero sezionale 61/2022 Numero di raccolta generale 2894/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 2. le spese dell'intero processo vanno compensate integralmente in considerazione del comportamento processuale della Regione Lombardia che, nelle more del giudizio di cassazione, ha annullato in autotutela gli atti impositivi

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.1.2022. Il Presidente (Oronzo De Masi) 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3