Cassation court annuls appeal judgment for failing to address appeal grounds and merely adhering to first-instance ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's appeal judgment, which had merely adhered to the first-instance decision without addressing the tax authority's appeal grounds. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to explain why the appeal arguments were unfounded, leaving the decision's rationale invisible. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the Regional Tax Commission for a proper re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6, Cost.; Art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c.; Art. 118 disp. attuazione c.p.c.; Artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992: An appeal judgment is null if it merely adheres to the first-instance ruling without critically evaluating the appeal grounds or providing a coherent argumentative path.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8648/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro FALLIMENTO ELMEC S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell’avvocato Andrea Locatelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Nicolosi. – controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8648/2013 Numero sezionale 243/2022 Numero di raccolta generale 2846/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA, n. 14/31/12, depositata l’08/02/2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere dott. Riccardo Guida. Rilevato che:
1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, contro il Fallimento di Elmec S.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sicilia (sezione staccata di Catania), disattendendo l’appello dell’ufficio, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania (n. 425/03/2007) di annullamento dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Iva, per il 2003, ricavi imponibili non fatturati (per euro 1.957.399,86);
2. la C.T.R. ha svolto le seguenti considerazioni (cfr. pag. 2 della sentenza): «Dall’esame degli atti, risultano condivisibile le esaurienti motivazioni dei primi giudici; si ritiene, infatti, che il contribuente abbia sufficientemente dimostrato, con la documentazione in atti e con quanto esposto anche in questa sede, l’infondatezza dei detti rilievi né, in effetti, risultano convincenti le argomentazioni dell’ufficio a tal proposito. Si evidenzia, comunque, che in data odierna questo stesso Collegio giudicante ha confermato, rigettando l’appello dell’Ufficio, la sentenza riguardante l’avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette per la parte relativa alla rettifica in esame»; Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.)»], si fa valere il vizio della sentenza di appello che, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione r.g. n. 8648/2013 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8648/2013 Numero sezionale 243/2022 Numero di raccolta generale 2846/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 dell’ufficio, si limita ad aderire in maniera acritica alla pronuncia di primo grado (e alle prospettazioni della contribuente) ed omette di esporre la propria ratio decidendi;
2. con il secondo motivo [«2) In ogni caso: difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente (in relazione all’art. 360 n. 5, c.p.c.)»], la precedente doglianza, testualmente (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione), è declinata come “difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente”;
3. con il terzo motivo [«3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 21 del d.p.r. n. 633/1972 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)»], l’Agenzia premette che Elmec S.p.a. (e poi S.r.l., in seguito “Elmec”) e Col S.p.a., costituite in A.T.I., erano aggiudicatarie di un appalto bandito da Enel S.p.a., in relazione al quale Col S.p.a. (mandataria) forniva la materia prima e Elmec (mandante) provvedeva alla produzione e all’inoltro della commessa. Soggiunge che, in ossequio alle pattuizioni indicate dell’ordine emesso dalla Col S.p.a. alla Elmec, quest’ultima, in sede di fatturazione delle operazioni, attuava a favore della mandataria una decurtazione sul valore complessivo della fornitura a titolo di riconoscimento del costo della materia prima fornita dalla stessa Col S.p.a.
A giudizio dell’ufficio, i giudici di merito non avevano considerato che la questione controversa era l’omessa fatturazione degli acquisiti di materie prime, rispetto ai quali dal p.v.c. prodromico all’avviso di accertamento non risultava che la società avesse operato le necessarie rilevazioni contabili.
4. il primo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimento di tutti gli altri; 4.1. va di nuovo ribadito il principio di diritto secondo cui «In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la r.g. n. 8648/2013 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8648/2013 Numero sezionale 243/2022 Numero di raccolta generale 2846/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.»; (Cass. 05/10/2018, n. 24452; conf.: ex multis: 11/11/2020, n. 25325; 14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, la quale ha stabilito che «La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame»).
Detti precedenti sezionali sono conformi all’insegnamento delle Sezioni unite della Corte, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.
Sez. U.r.g. n. 8648/2013 4 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8648/2013 Numero sezionale 243/2022 Numero di raccolta generale 2846/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass.
Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]); 4.2. nella specie, la decisione della C.T.R. è nulla perché non mette a fuoco il tema del decidere, non prende posizione sui motivi di appello dell’ufficio, aderisce in maniera acritica alla pronuncia di primo grado e, infine, omette di indicare le ragioni della decisione;
5. conseguentemente, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, che dovrà anche regolare le spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di