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Decreto — n. 2778/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 DL 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 2778/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to utilize the specific procedural mechanism provided in Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to continue the case. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly request its fixation under Art. 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit hearing fixation request Legislative Decree 119/2018 procedural termination tax administration civil procedure code contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 27457/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro D.S.M. Edile-Coperture - Lattoneria Civile ed Industriale D'Aversa Michelangelo & C. S.n.c. e, in qualità di socio, D'Aversa Michelangelo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vanda Furlan e Franco Domini, con domicilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 90, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Furlan Guadagno; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1541/2/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B02GD05218/2012.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANC LERIA oggi, 3 1 nti 2022JJ