Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a simplified settlement request to the tax authority. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer had fulfilled all payment obligations and no one contested the settlement within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the proceedings terminated by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer submits a simplified settlement request and the deadline expires without objection, the tax litigation extinguishes by operation of law, terminating all further procedural steps.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 30883/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Gruppo Venti S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Cuva e Giovanni Palmeri, con domicilio eletto in Roma, piazza del Fante, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1547/12/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TY303A204933/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANI?, /LERIA oggi, 31 GEN 2