Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified dispute resolution under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified resolution, and no subsequent request for hearing scheduling was filed. Consequently, the court ruled that the procedural time limit expired, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute process is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, unless a specific request for hearing scheduling is subsequently filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 4201/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Faletto Raffaella e Lombardi Pasquale, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Quercia, elettivamente domicilati in Roma al Viale delle Medaglie D'Oro n. 266, presso lo studio dell'Avv. Livia Ranuzzi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1982/13/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TVF011206556, TVF011206558, TVF011206561 e TVF011206562. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei. commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma XI Presidente DEPOSITATO Ev: 1.1RIA oggi, 3 1 GEN 202