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Decreto — n. 2759/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 2759/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2018, but no request for a hearing was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the specific tax law provision.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties do not request a hearing within the prescribed term, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit request for hearing tax litigation termination costs allocation rule differimento dell'imposizione arretrati d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 6793/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Di Nardo Giovanni,'It 313resentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Isernia, Iargd r:--P Pacfre-Gfacinto, n. 1/G, presso il proprio studio;r, -\-)9/avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 540/1/2018, O' pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TR401T100251/2016.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n.. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1 9 rt.' "22 DEPOSITATO IN CAN LERIA oggi, 31 GEN 2022 Il