Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. Rome Capitale argued for the process's continuation, while the taxpayer failed to submit the necessary request under the specific law. The court ruled that without this procedural step, the case automatically expired, leaving any advanced costs to the party who paid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, the proceeding extinguishes automatically, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 13216/2019 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca in carica pro-tempore, Avv. Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, in virtù di procura speciale in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n.21; contro ICE Impresa Costruzioni Edilizie Srl, con sede in Roma, Via Ligorio, n.2, rappresentata e difesa V nel precedente grado dall'Avv. Augusto Summa; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7362/16/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.662068306.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma I 9 Gni , 22 DEPOSITATO IN CANC LERIA oggi, .3.1 fiEN Z022