Tax court judgment extinguished due to full payment of rates under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer fully paid the required rates for case resolution. The taxpayer initially requested suspension under Article 6 of D.L. 119/2018 and later sought formal extinction upon completing payments. The court ruled that the procedural requirements for extinction were met, terminating the case without further examination of the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When the taxpayer fulfills the payment obligations for case definition, the judicial proceeding is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
014 ORDINANZA sul ricorso 23230/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei .Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Agral Agricola Di Alessio Cesare & C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Alfredo Casella 43 presso lo studio dell'avvocato Mercati Nicoletta che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Corica Celestino, Corica Francesco -controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2014 della COMM.TRIB.REG., PIEMONTE, depositata il 24/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO Premesso e considerato che:
1. con sentenza in data 24 febbraio 2014, n.364, la commissione tributaria regionale del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimi gli avvisi di liquidazione delle imposte di registro e ipotecaria, notificati dalla Agenzia delle Entrate alla società Agra! Società Agricola di Alessio Cesare e C., sas, a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, fruite dalla società in relazione ad atti di acquisto di terreni agricoli, registrati il 6 luglio 2009;
2. l'Agenzia ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di un motivo;
3. la società contribuente, con controricorso, si opponeva;
4. la società contribuente, con atto depositato il 5 giugno 2019, dato conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza, chiedeva sospendersi il giudizio, ai sensi dell'art.6 del predetto d.I.;
5. la società, con atto del 5 novembre 2021, produceva documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate dovute per la definizione della causa, e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio;
6. visto l'art. 6 comma 13 del d.I.119 cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, il 17 novem