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Ordinanza — n. 2730/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's withdrawal and agreement on expedited settlement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2730/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal and the tax authority's request for case termination. The taxpayer had previously challenged an assessment regarding luxury assets, but both parties agreed to a simplified settlement procedure under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the litigation ended without the application of standard penalty rules for unsuccessful appellants.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; Art. 6, d.l. n. 193/2016: When parties agree to a simplified settlement procedure and the taxpayer withdraws the appeal, the judgment is extinguished without applying the mandatory contribution payment rule for unsuccessful appellants.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal withdrawal simplified settlement procedure judgment extinction unified contribution waiver tax authority agreement expedited litigation administrative tax law contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Occorre disporre in senso conforma alle istanze delle parti, con la precisazione che, in effetti, il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 6, d.l. n. 193 del 2016
25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/07/2021, n. 19419
115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass.
Cass. 12/10/2018, n. 25485
19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art.
Cass. 10/10/2019, n. 25529
96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11272/2016 R.G. proposto da COLIZZI LUCIANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Ermenegildo Frediani n. 48, presso lo studio dell’avvocato Massimo Proietti Lupi che lo rappresenta e difende. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 5668/06/15, depositata il 28/10/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2022 dal Consigliere Riccardo Guida; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11272/2016 Numero sezionale 280/2022 Numero di raccolta generale 2730/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per la controricorrente;

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Luciano Colizzi impugnò l’avviso di accertamento che rettificava con metodo sintetico, ai fini delle imposte dirette, il reddito dichiarato per l’anno 2006, sulla base del possesso di beni-indice: un natante da diporto, due autovetture di lusso, aeromobili.

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso, con sentenza (n. 18829/06/14) che è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio che, in sintesi, ha respinto all’appello del contribuente disattendendo, innanzitutto, l’eccezione di nullità dell’atto impositivo perché sottoscritto da un dirigente dichiarato decaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2015, in quanto, a giudizio della C.T.R., nella specie vanno applicati i princìpi di conservazione degli atti amministrativi e quello del c.d. funzionario di fatto. Per la Commissione regionale, inoltre, l’appello era infondato nel merito in poiché l’ufficio aveva bene applicato lo strumento dell’accertamento sintetico (art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973) e invece il contribuente non aveva fornito la necessaria prova contraria.

3. Il contribuente ricorre con tredici motivi avverso la decisione d’appello e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

4. Con istanza datata 15/12/2021, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dando atto che la Direzione provinciale 2 di Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. r.g. n. 11272/2016 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11272/2016 Numero sezionale 280/2022 Numero di raccolta generale 2730/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 6, del d.l. n. 193 del 2016 ed ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della procedura condonistica.

5. Il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, datato 17/01/2022, e memoria, datata 19/01/2022, con la quale ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.

6. Occorre disporre in senso conforma alle istanze delle parti, con la precisazione che, in effetti, il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione del