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Ordinanza — n. 2688/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax appeal extinguished due to successful simplified settlement under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2688/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal filed by the Revenue Agency against Sterpetti Augusto Srl extinguished. The taxpayer had voluntarily opted for a simplified settlement procedure under Article 6 of Legislative Decree No. 119 of 2018, which was completed by the December 31, 2020 deadline without further objections. The court ruled that the procedural requirements for this simplified resolution were met, thereby terminating the ongoing litigation and leaving costs to the party that incurred them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; The simplified settlement procedure under the specified decree is deemed completed upon the expiration of the deadline without objections, resulting in the automatic extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction Legislative Decree 119 2018 Revenue Agency litigation tax dispute resolution procedura di tassazione fiscale ripresa fiscale aziendale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Nelle more del giudizio, la causa veniva rinviata su istanza della contribuente che intendeva avvalersi della definizione agevolata ex art. 6 d.l.
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Testo completo

o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2486/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Sterpetti Augusto Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Manuela Paris, con domicilio eletto presso l’Avv. Vincenza Di Cristofano in Roma viale Mazzini n. 13, giusta procura speciale in calce ad atto di costituzione di nuovo difensore; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 130/03/10, depositata il 3 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Sterpetti Augusto Srl, esercente attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, impugnava l’avviso di accertamento per Irpeg, Irap e F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 2486/2012 Numero sezionale 6357/2021 Numero di raccolta generale 2688/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 Iva per l’anno 2003, con cui l’Agenzia delle entrate rideterminava il maggior reddito per ricavi non contabilizzati in relazione al rimborso delle spese per immatricolazione e bolli, a prestazioni di officina e all’omessa fatturazione di cessioni di usato, riprendendo a tassazione spese indeducibili di rappresentanza e di ammortamento, con indetraibilità dell’Iva relativa.

L’impugnazione era accolta dalla CTP de L’Aquila ad eccezione della ripresa relativa alle spese di rappresentanza. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria. Nelle more del giudizio, la causa veniva rinviata su istanza della contribuente che intendeva avvalersi della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. CONSIDERATO CHE 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società Sterpetti Augusto Srl ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e l’assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio sul regolare adempimento dei pagamenti dovuti.

Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021 Il Presidente Enrico Manzon 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l