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Sentenza — n. 2628/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2628/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute between the Revenue Agency and MDL Trade Srl extinguished because the Agency failed to request a simplified settlement within the statutory deadline. Although the taxpayer had paid the first installment and requested extinction, the Agency did not formally initiate the simplified procedure by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the litigation must be terminated, leaving procedural costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018: Failure to request a simplified settlement within the prescribed deadline results in the automatic extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax dispute extinction statutory deadline failure Revenue Agency litigation procedural dismissal contenzioso tributario arretrati d'imposta validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
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Testo completo

4 .92 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto GIACOMO MARIA STALLA Presidente TRIBUTI ALTRI PASQUALINA A. P. CON DELLO Consigliere RITA RUSSO Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere-Rei. Ud. 16/11/2021 PU MILENA D'ORIANO Consigliere i n Cron. 2 à R.G.N. 15390/2014 SENTENZA sul ricorso 15390/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende TS -ricorrente - contro 2,D24- Mdl Trade Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cicerone 28 presso lo studio idell avvocato Martielli Vito Antono --dfiépo rappresenta e difende )61-fu E I4 TL a .,6„),, t awt -controricorrente - avverso la sentenza n. 204/2014 della COMM.TRIB.REG., PUGLIA, depositata il 24/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2021 dal Consigliere Dott.

MONDINI ANTONIO; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto l'estinzione del giudizio.FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La srl MDL Trade impugnava davanti alla CTP di Bari l'atto notificatole dalla Agenzia delle Entrate in recupero del credito di imposta fruito, secondo l'Agenzia irregolarmente, per investimenti in aree svantaggiate ai sensi dell'art.8 della 1.338/2000.

2. La CTP di Bari rigettava il ricorso della contribuente. 3.La decisione veniva riformata dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe.

4. Per la cassazione di detta sentenza ricorreva l'Agenzia delle Entrate.

5. La società resisteva.

6. La stessa, il 28 maggio 2018, presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018, conv. dalla 1.136/2019.

7. Con memoria del 9 novembre 2021, la contribuente richiamata l'istanze\ e data prova documentale dell'avvenuto pagamento della prima rata di quanto dovuto per la definizione della lite, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.

8. Considerato quanto precede e che l'Agenzia delle Entrate non ha presentato, entro il termine del 31 dicembre 2020, istanza di trattazione ex art.6, comma 13, d.l. 119/2018, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

9. Le spese del giudizio, ai sensi del medesimo comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ri4e bre 2021.