Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2601/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, ruling necessary joint participation of all partners is required for fact company disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2601/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Alessandro Simonetti's appeal against the Regional Tax Commission's decision declaring the nullity of a first-instance judgment. Simonetti argued that the Regional Commission erred by failing to notify the tax assessment notice to the 'factual company' and his brother, claiming no necessary joint participation existed. The Court held that disputes regarding the existence of a factual company necessitate the joint participation of all involved parties to ensure the decision achieves its purpose, thereby upholding the Regional Commission's ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 3 and no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 59, para. 1, lett. b) of D.Lgs. 31/12/1992, n. 546: A dispute concerning the configurability of a factual company requires the necessary joint participation of all subjects involved, as the decision cannot achieve its purpose without being rendered against all of them.

Parole chiave

Generato dall'IA
factual company necessary joint participation tax assessment notice Civil Procedure Code tax dispute jurisdiction validità della tassazione fiscale contenzioso tributario responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 and no. 4 of the Civil Procedure Code
546, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 59, para. 1, lett. b) of D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
con il primo motivo di ricorso Alessandro Simonetti deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 1, lett.
Art. 1, comma 17, of Law 24/12/2012, n. 228
avverso la sentenza della CTR Alessandro Simonetti proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
Art. 13, comma 1 quater, of D.P.R. 30/05/2002, n. 115
228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24025 del 03/10/2018
Nonno perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti» (così, da ultimo, Cass. n. 24025 del 03/10/2018); 2.2.1.
Cass. n. 23261 del 27/09/2018
Cass. n. 14387 del 25/06/2014
Cass. n. 14387 del 25/06/2014); 2.3.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2276/2015 R.G. proposto da Simonetti Alessandro, elettivamente domiciliata in Taranto, lungomare via Vittorio Emanuele n. 15, presso lo studio dell'avv. Michele Imperio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzià delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 966/28/14, depositata il 28 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 966/28/14 del 28/04/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto (di seguito CTR) ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP) n. 311/02/13, che, previo accertamento della insussistenza della società di fatto (di seguito sdf) tra Alessandro Simonetti e Giuseppe Simonetti, aveva dichiarato la nullità degli accertamenti relativi a imposte dirette, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2009 notificati alla sdf e a Giuseppe Simonetti, confermando integralmente le riprese nei soli confronti di Alessandro Simonetti, ritenuto l'unico titolare dell'impresa individuale; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento impugnati riguardavano la sdf e il socio Alessandro Simonetti e il ricorso era stato proposto unicamente da quest'ultimo; 1.2. la CTR dichiarava la nullità della sentenza di primo grado in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio Giuseppe Simonetti;

2. avverso la sentenza della CTR Alessandro Simonetti proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio depositando controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso Alessandro Simonetti deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere la sussistenza, 2 Cons. est. G.M. Nonno in ipotesi, di un litisconsorzio necessario tra la sdf e i soci, anche in ragione della inesistenza della società, accertata con tre sentenze della CTP passate in giudicato; 1.1. con il secondo motivo di ricorso si contesta la sussistenza di un error in procedendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per non avere la CTR rilevato l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento alla società; 1.2. con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR preso atto della inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento alla sdf; 1.3. in buona sostanza, con i tre motivi si contesta, sotto i diversi profili della violazione di legge, del vizio procedimentale e del vizio di motivazione, la inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento alla sdf, che, ove rilevata dalla CTR, avrebbe impedito il rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, nonché la non configurabilità di quest'ultima;

2. i motivi, che possono essere unitariamente considerati in ragione della loro stretta connessione, vanno complessivamente disattesi; 2.1. come si evince dalla sentenza della CTR, Alessandro Simonetti ha impugnato due avvisi di accertamento, l'uno concernente la determinazione del reddito della sdf per l'anno d'imposta 2009, l'altro concernente la propria posizione quale socio della menzionata sdf, con conseguente imputazione del maggior reddito da partecipazione a fini IRPEF; 2.2. ciò premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, 3 Cons. est.

G.M. Nonno perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti» (così, da ultimo, Cass. n. 24025 del 03/10/2018); 2.2.1. inoltre, «la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass. n. 23261 del 27/09/2018;

Cass. n. 14387 del 25/06/2014); 2.3. la decisione della CTR si è puntualmente uniformata ai principi di diritto più sopra enunciati, sicché non merita alcuna censura; 2.4. in particolare, le circostanze concernenti la contestata inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento alla sdf e della sussistenza di un giudicato esterno concernente la stessa configurabilità di una sdf tra i fratelli Alessandro e Giuseppe Simonetti, devono essere vagliate dalla CTP nella pienezza del contraddittorio tra tutte le parti coinvolte, essendo la questione dell'integrità del contraddittorio sicuramente pregiudiziale;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 25.000,00; 3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti 4 Cons. est. G.M. Nonno processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 7 luglio 2