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Ordinanza — n. 2592/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's voluntary acceptance of simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2592/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a document renouncing the lawsuit to adopt a simplified tax settlement procedure. Although the original tax assessment against the dissolved company and its shareholders was contested, the taxpayer's subsequent act of choosing the expedited resolution process terminated the ongoing judicial proceedings. Consequently, the court ruled that no further review was necessary as the dispute had been resolved through the administrative mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 193/2016; When a taxpayer voluntarily renounces a tax litigation to adopt a simplified settlement procedure, the judicial proceedings are extinguished and the court lacks jurisdiction to review the underlying tax decision.

Parole chiave

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tax settlement procedure litigation extinction voluntary renunciation simplified resolution judicial proceedings termination taxpayer rights administrative resolution ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016
Considerato che: Nel corso del giudizio parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate al domicilio presso Avvocatura Generale dello Stato, avendo aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, del d.l.
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Testo completo

eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4864/2015 proposto da: Sangalli Simona rappresentata e difesa dall'avv.ti Marco Monti e Giuseppe Galgano elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale Mazzini n.142 -Ricorrente- contro Agenzia della Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dlelo Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 -Controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 1393/03/2014 depositata il 8/07/2014. Udita la relazione del Consigliere dott.

Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 Rilevato che: La contribuente Simona Sangalli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, n. 1393/3/14, depositata l'8 luglio 2014. La vicenda trae origine dalla notifica ai soci della società estinta, Special Fitting s.r.I., dell'avviso di accertamento THN036C00883/2012 per l'anno 2007, per maggiori imposte in capo alla società, ai fini IRES,IVA e IRAP. I soci Freschi Andrea e Sangalli Simona proponevano ricorso, che la CTP di Piacenza rigettava.

La contribuente Sangalli appellava la decisione che il giudice regionale, nel rigettare il gravame, confermava. La decisione veniva impugnata deducendo due motivi. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: Nel corso del giudizio parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate al domicilio presso Avvocatura Generale dello Stato, avendo aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, del d.l. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016. Alla luce di tale atto il giudizio va dichiarato estinto e le spese possono essere compensate. 14k ..(4. (.04.

C, L «

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2021. DIT-IPCY7770 IN CANCELLERIA 7 8 GEN 2022 CELLIERE E. IL C.,:,::\:7,ELL "Il 'v;ncenzo