Tax appeal dismissed as extinguished by the taxpayer's request for simplified tax dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer filed a request for simplified tax dispute resolution. The taxpayer paid the due amount and submitted the required documentation, while no one requested the formal hearing within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provisions governing simplified procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer requests simplified tax dispute resolution and pays the debt, the administrative litigation process extinguishes if no party requests a hearing within the prescribed term.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 28675/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Scarano Vincenzo Maria, rappresentato e difeso dall'Avv. Mammola Domenico, con domicilio eletto in Roma, Largo della Gancia n. 1, presso lo Studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1495/27/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVK011504341.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma .... .. • IL CANCELLIERE ESPE