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Decreto — n. 2582/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 2582/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without a request for hearing. The tax authority and the taxpayer failed to file the necessary request for treatment by December 31, 2020, as required by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if the parties do not request a hearing within the prescribed period, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinction statutory time limit tax procedure legislative decree 119 costs allocation lapse of time tax authority contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 22081/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro A.C.M.I. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Bertora, Andrea Bertora e Alessandro Masciocchi, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 12, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 499/13/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THL031101747/2011.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1.1 L. e 8 4Y1- Z1.3"Z Il, CANCELLIERE ESPERTO D