Cassation declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff argued for the process's continuation, while the defendant contended the time limit had passed without objection. The court ruled that the expiration of this specific period legally terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests a hearing within the prescribed deadline, and the party who advanced costs bears the expenses.
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RETO sul ricorso iscritto al n. 9382/2019 R.G. proposto da Istituto Delle Suore Di Maria Consolatrice, rappresentato e difeso dall'Avv. Procida Michele, con domicilio eletto in Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 27, presso lo studio di quest'ultimo; contro Roma Capitale, in persona della Sindaca pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossi Domenico e Ciavarella Antonio, con domicilio eletto In Roma, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via Tempio di Giove n_21; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5908/9/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.141000312.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione :/92 di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma .......... LL CANCELLIERE ESPERT