Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2577/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 2577/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully completed a simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018. The tax agency confirmed the taxpayer's submission of the required documentation and the absence of any objections within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically on December 31, 2020, without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax litigation procedure is extinguished by the expiration of the deadline for objections to a simplified settlement, unless parties request a hearing to preserve the right to contest the outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction simplified settlement procedure D.L. 119/2018 tax dispute termination procedural extinction simplified tax payment objection deadline sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 24421/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro R. Motors s.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pignatone, con domicilio eletto in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Ulisse Corea; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1120/01/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3M030T00846/2009.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma CANCELLIERE ESPERTO Do