Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully completed a simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018. The tax agency confirmed the taxpayer's submission of the required documentation and the absence of any objections within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically on December 31, 2020, without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax litigation procedure is extinguished by the expiration of the deadline for objections to a simplified settlement, unless parties request a hearing to preserve the right to contest the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 24421/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro R. Motors s.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pignatone, con domicilio eletto in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Ulisse Corea; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1120/01/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3M030T00846/2009.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma CANCELLIERE ESPERTO Do