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Decreto — n. 2567/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing by December 31, 2020.

Numero d'incarto Decreto — n. 2567/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to utilize the specific procedural mechanism provided in Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to extend the timeline. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties do not request a hearing within the statutory deadline, the process extinguishes automatically, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax appeal procedure statutory deadline failure hearing request requirement cost allocation rule Legislative Decree 119/2018 Civil Procedure Code contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 23 October 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 21936/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Roncelli Marzio, Roncelli Rino, Roncelli Loredana e Schiavi Alba, rappresentati e difesi dall'Avv. Marta De Manincor, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Placidi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 926/64/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9F01C101424/2012, 1)13\ T9F01C102538/2012, T9F01C102540/2012 e T9F01C102542/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO residente Dott.ssa Elisabetta