Cassation Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, which automatically terminated the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process is extinguished if the parties do not request a hearing within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 10247/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappreseita e difende; contro Ciamponi Luca, rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Retus e dall'avv. Giuseppe Maria Cipolla con domicilio eletto in Roma, Via Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo Studio di quest'ultimo legale; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2209/03/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THBO1DCO2597/2011.
Vista 'la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma / 2q oLZlAb. 2-024 ..... Il Pres enle_ .. IL CANCELLIERE ESPERTO