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Decreto — n. 2562/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 2562/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure defined in the 2018 tax reform law by the December 31, 2020 deadline. Unicredit S.p.A. challenged a regional tax commission decision regarding a simplified definition, while the tax authority argued the process should have terminated automatically. The court ruled that without a specific request for the simplified procedure within the prescribed time limit, the legal process terminated by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definitions extinguishes automatically if the specific request for such procedure is not filed within the statutory deadline, terminating the litigation without judicial intervention.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition request statutory deadline failure automatic process termination tax litigation exhaustion differimento dell'imposizione contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contrilbuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contrilbuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 28288/2018 R.G. proposto da Unicredit S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Pizzonia, Giuseppe Russo Corvace e Cristiano Caumont Calmi, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; e nei confronti nlí di Unicredit Services S.C.p.A., rappresentata dagli Avv.ti Giuseppe Pizzonia, Giuseppe Russo Corvace e Cristiano Caumont Calmi, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo, nonché ricorso successivo della stessa società; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 747/17/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 2003V001338000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contrilbuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ 24 0)16244, 2< 20z-I Il Presid 70/1- ta02:2- IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.s