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Decreto — n. 2561/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 2561/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued a decision, but the parties did not file an application for a hearing under the relevant tax law provisions. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically due to the lapse of time, leaving the party who advanced costs responsible for them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request a hearing extension, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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process extinction tax litigation statutory time limit hearing extension costs allocation procedural termination lapse of time assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
T7L011B00477/14, T7L011B00478/14 e T7L021B00450/14 Vista la documentazione depositata dalla partè contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
T7L011B00477/14, T7L011B00478/14 e T7L021B00450/14 Vista la documentazione depositata dalla partè contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 30197/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Rs Utensili Di Rustichelli Marta & Secchi Gianluca Snc, Secchi Gianluca e Rustichelli Marta rappresentati e difesi dagli Avv.ti Calzavara Gianluca e Ciccotti Simone con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio di quest'ultimo; 1/ avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 997/6/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7L011B00477/14, T7L011B00478/14 e T7L021B00450/14 Vista la documentazione depositata dalla partè contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1 24 J. 2e2,1 iL /Q.!4. ... Il Presidente IL CANCELLIERE ESPER