Italian tax court dismissed case as extinguished by simplified settlement agreement deadline passage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the statutory deadline for the simplified settlement procedure expired without a formal objection. The Revenue Agency submitted the required documentation for the simplified definition, while the taxpayer failed to file a request for hearing or contest the outcome by the December 2020 limit. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving procedural costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by operation of law if the simplified settlement deadline passes without a request for hearing or objection, with costs remaining on the advancing party.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 28456/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Costieri D'Alesio Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lupoi Michele Angelo e Balzani Francesca, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Troilo Gregorio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sez. staccata di Livorno Di/n, . 448/10/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8H031302188/15 fip Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020„ fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 21 224 / Il Prerl nte IL. CANCELLIERE ESPERTO