Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request by December 31, 2020, despite the existence of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a settlement within the prescribed term, terminating the litigation and assigning advanced costs to the requesting party.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 10971/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Della Valle e dall'avv. Veronica Petrucci con domicilio eletto in Roma, Via XX settembre, n. 1, presso il loro Studio Tributario e Societario; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8485/25/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 01720130005658519.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /q 2024 2 8 101- (2.c) Il Prern,_ _3? -- IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa El