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Decreto — n. 2556/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 2556/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant challenged a regional commission decision regarding simplified tax dispute resolution procedures, while the tax authority argued the statutory time bar applied. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process for simplified tax dispute resolution is extinguished by the expiration of the statutory term unless a party requests a hearing date, in which case costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute resolution procedural extinction statutory time limit simplified procedure hearing date request cost allocation tax appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 deWart. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 15704/2018 R.G. proposto da Idroelettrica Quinson S.r.l. e Ravano Power S.r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti Antonio Lovisolo, Andrea Lovisolo e Marco Paoletti, con domicilio eletto in Roma, via Filippo Corridoni, n. 14, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; .9€ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle D'Aosta n. 37/2/2017, 9) pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T4A0E100698/2015, T4A000100700/2015 e T4A060100699/2015.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 deWart. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma c'e A; (.,2,1 2.8(cn- /2- IL CANCELLIERE ESPERTO Il PresidAnte, Dott.ssa Elisabett