Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The plaintiff challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo issued in 2010, while the defendant argued for a simplified resolution under specific legislative provisions. The court ruled that without an explicit request for settlement within the prescribed period, the legal process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure unless the parties explicitly request the scheduling of a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 690/2019 R.G. proposto da Comune di Casale Monferrato, in persona del suo Sindaco pro tempore, dott.ssa Concetta Palazzeitti, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria nz z'et.ce Vocciaw con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Bettolo, n. 52, presso lo studio dell'Avv. Leopoldo Brindisi; contro Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Nano e Alessandra Giovannetti, con domicilio eletto in Roma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 949/3/18, 9)5' pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 570/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ... .. IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.