Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant argued for a hearing, but the court found no formal request was filed under the specific tax law provisions. Consequently, the process terminated automatically, and the appellant bears the costs of the advanced proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing expires without such request, the tax proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced the costs bears the expenses.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 12921/2016 R.G. proposto da Di Donna Nicola, rappresentato e difeso dall'Avv. Quercia Luigi, con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Ranu2:zi Livia; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e v difende; 9:59-1 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2541/6/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 011402547 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma t2,t, IL I Presidente LL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Eli