Cassation appeal dismissed due to procedural extinction via simplified payment plan under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished by law following the taxpayer's request for and acceptance of the simplified payment procedure. The taxpayer submitted proof of the first installment payment and formally requested the case's termination, while the tax agency did not object to the submitted documentation. Consequently, the judgment was terminated ex lege without a substantive review of the tax credit dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; The cassation procedure is extinguished by law when the taxpayer requests the simplified payment plan and provides proof of the first installment, provided the tax authority does not object to the submitted documents.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21683/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE S R.L. (C.F. 01683011009), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIANNI DI MATTEO in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, Via G.
Ferrari, 35 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 75/14/13, depositata in data 14 febbraio 2013 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21683/2013 Numero sezionale 101/2022 Numero di raccolta generale 2542/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal Consigliere Filippo D’Aquino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE LOCATELLI, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
PREMESSO CHE La società contribuente COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE a R.L. ha impugnato una cartella di pagamento emessa a termini dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa al periodo di imposta 2007, con la quale si recuperavano le imposte conseguenti a un indebito utilizzo di un credito di imposta, conseguente all’assunzione di nuovi lavoratori a termini dell’art. 7, comma 10, l. 23 dicembre 2000, n. 388 negli anni 2000 – 2003 nei territori del mezzogiorno d’Italia, oltre sanzioni e accessori; la società contribuente ha dedotto di avere applicato la compensazione in relazione all’assunzione di lavoratori svantaggiati e di avere contenuto l’utilizzo del credito secondo la regola del de minimis sino all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 8, d.l. 15 febbraio 2007, n. 10; che la CTP di Roma ha accolto il ricorso e che la CTR del Lazio, con sentenza in data 14 febbraio 2013, ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittimo il recupero del credito a termini dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, ritenendo, inoltre, nel merito che il credito fosse di spettanza della società cooperativa contribuente, la quale aveva maturato il silenzio-assenso all’utilizzo del suddetto credito; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente;
CONSIDERATO CHE Il controricorrente ha chiesto sospendersi il giudizio a termini dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla suddetta disposizione, con F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21683/2013 Numero sezionale 101/2022 Numero di raccolta generale 2542/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 allegata attestazione del versamento della prima rata relativa all’atto impugnato, depositando poi istanza di estinzione del giudizio; che l’Agenzia delle Entrate ricorrente nulla ha osservato e in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.), sicché di detta documentazione non può non tenersi conto, reputandosi che l’Ufficio «concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge» (Cass., Sez.
VI, 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass., Sez. Lav., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., Sez. V, 11 febbraio 2020, n. 3245; Cass., Sez. V, 26 novembre 2020, n. 26953; Cass., Sez. V, 1° giugno 2021, n. 15197); che risulta, dunque, essersi verificata, secondo quanto indicato da Cass., n. 24083/2018 cit., una ipotesi di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; che le spese restano a carico della parte che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; che non opera a carico dell’Agenzia delle Entrate il raddoppio del contributo unificato;
P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, in data 12 gennaio 2021 Il Presidente Ettore Cirillo F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C