Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2483/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bankruptcy trustee's appeal, overturning tax agency's refusal of registration tax refund based on transaction requalification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2483/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The bankruptcy trustee of DEIULEMAR Compagnia di Navigazione successfully appealed the Regional Tax Commission's decision denying a registration tax refund. The tax agency had refused the claim by reclassifying two separate share transfer agreements as a single corporate sale, thereby triggering the proportional tax. The Court of Cassation rejected this requalification as lacking statutory basis, holding that the tax law does not support such extratextual interpretations based on the functional link between transactions. Consequently, the Court allowed the appeal and ordered the refund of the tax withheld.

Regesto Legislator

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Art. 20 D.P.R. 74/86; Art. 384 c.p.c.: The tax authority cannot reclassify separate share transfers as a single corporate sale based on functional links; such extratextual interpretations lack statutory support and violate the principle of legal certainty.

Parole chiave

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registration tax refund corporate sale requalification share transfer linkage tax avoidance prevention procedural economy legal certainty principle bankruptcy trustee rights contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 20 D.P.R. 74/86
A N G C 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo A .
Art. 384 c.p.c.
Art. 10 bis I. 212/00
Art. 3 Cost.
9 d 2 5 c 5 c § 3.1 E' fondato, con assorbimento di ogni altra censura, il secondo motivo 6 7 a c l # : di ricorso, specificamente mirato sulla violazione e falsa applicazione i a r S e dell'art.20 d.P.R.
Art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 402 del 1993
Sentenza n. 158/20
39/21 (GU I C O E N 17/3/21), ha richiamato - quanto alla legittimità in sé del nuovo testo O M dell'art.20 - il convincimento di infondatezza della questione così come D E M I D H I N già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato C D a : t o inammissibili (ex art.' artt.
Cassazione, sez. un., 2022
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Testo completo

ato la seguente D a : t o ORDINANZA F i r m a sul ricorso iscritto al n. 17419/2016 R.G. proposto da - 3 1 6 6 5 Fallimento DEIULEMAR Compagnia di Navigazione spa, in persona dei 9 1 0 a curatori fallimentari, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Flavio degli 4 1 9 4 4 7 Abbati, presso il cui studio sono el.dom.ti in Roma, Via Fracassini 46, come 4 e 7 8 c da procura in atti; 2 9 d 5 c 6 5 c - parte ricorrente - 7 a c contro S e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato C A G e difeso in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è N A .

P . ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; S . P E C - parte controricorrente - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. A R U B A D a : 866/48/2016 del 3/2/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal M A R I A E m e s s o Consigliere Giacomo Maria Stalla; N N A A Fatti rilevanti e ragioni della decisione. U R S A I A a Numero registro generale 17419/2016 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero sezionale 69/2022 8 7 a a Numero di raccolta generale 2483/2022 2 d Data pubblicazione 27/01/2022 3 1 1 7 d 7 1 a § 1.

Il Fallimento DEIULEMAR Compagnia di Navigazione spa propone 2 7 5 4 9 0 5 6 quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe 3 2 l # : i a indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della r S e prima decisione, ha ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto opposto dall' Agenzia C A 3 G N delle Entrate alla sua istanza di rimborso dell'imposta proporzionale di A . P . S . registro (3%) già autoliquidata dal notaio sulla scrittura privata autenticata A P E C intercorsa il 13 dicembre 2012 tra il ricorrente e la DEIULEMAR Holding spa R U B A : (denominata 'scrittura transattiva di avveramento condizione e cessione D a s s o quote sociali').

O E m e La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: M E N I C correttamente l'agenzia. delle entrate aveva collegato questa scrittura M I D O privata, contenente un accordo di cessione di quote sociali (22,1%), con C H I N D E altro atto di cessione di quote già intercorso tra le stesse parti il 17 D a : t o aprile 2012 (77,9%), con conseguente trasferimento totalitario a favore m a F i r del Fallimento della partecipazione già detenuta dalla holding nella 'Progresso e Futuro srl'; 9 1 3 1 6 6 5 - il collegamento funzionale tra le due scritture denotava i presupposti per 4 4 7 0 a 4 1 9 la qualificazione unitaria dell'intera operazione, ex articolo 20 d.P.R. 7 4 e 131/86, in termini di cessione aziendale, con conseguente corretto 2 9 d 8 c 5 c 6 5 c assoggettamento all'imposta proporzionale di registro; 7 a c l # : nessun elemento era stato addotto dalla parte contribuente a riprova i a r S e della non rispondenza dell'operazione a quest'ultima finalità e, A 3 C segnatamente, dell'insussistenza nella specie del complesso aziendale N G A .

P . così trasferito. S . P E C Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. R U B A Il Fallimento ricorrente ha depositato memoria. A D a : § 2. Con i quattro motivi di ricorso si deduce - ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod.civ., 20 R I A E m e s s o M A d.P.R. 131/86 ed altre norme di riferimento, come segue: A A N N I A U R S A D a : t o 2 di 10 F i r m a a 1 7 4 0 Numero registro generale 17419/2016 8 9 9 7 a a Numero sezionale 69/2022 2 d Numero di raccolta generale 2483/2022 7 d 7 1 a Data pubblicazione 27/01/2022 1 1 - primo motivo: erroneo accollo al contribuente, invece che 6 2 7 5 all'amministrazione finanziaria, dell'onere di provare la sussistenza nella 3 2 4 9 0 5 l # : i a specie di un compendio aziendale, asseritamente oggetto di S e r A 3 trasferimento;

C N G secondo motivo, erronea sovrapposizione di cessione di partecipazioni A . P . S . sociali con la cessione d'azienda, posto che i due atti sortivano effetti P E C giuridici diversi e che, nella specie, neppure era stata provata A R U B A dall'amministrazione finanziaria la sussistenza di un compendio D a : s o aziendale sottostante alle cessioni collegate di quote sociali (rilevate dal E m e s Fallimento a fronte della rinuncia all'azione revocatoria da parte della I C O curatela); O M E N terzo motivo, trattandosi di operazione rientrante nell'ambito di H I N D E M I D un'attività imprenditoriale, l'imposta di registro andava comunque C :

D a t o applicata in misura fissa perché alternativa all'iva ex articolo 40 d.P.R. F i r m a 131/86; - 1 6 6 5 quarto motivo, illegittimità della riqualificazione del collegamento 1 3 9 7 0 a negoziale anche ai sensi del decreto legge n. 248 del 2007, in base al 4 1 9 4 4 quale l'operazione avente ad oggetto la cessione di partecipazioni 7 4 e 8 c societarie scontava l'imposta in misura fissa. 9 d 2 5 c 5 c § 3.1 E' fondato, con assorbimento di ogni altra censura, il secondo motivo 6 7 a c l # : di ricorso, specificamente mirato sulla violazione e falsa applicazione i a r S e dell'art.20 d.P.R. 131/86. 3 C A O La disposizione in esame è stata fatta oggetto - nel corso del presente N A .

P . giudizio - di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in S . P E C esame. B A A R U L'art. 1, comma 87, lett. a), della I. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. : D a legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formulazione («L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici M A R I A E m e s s o degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il A N N A A I A R S U D a : t o 3 di 10 m a F i r 1 7 Numero registro generale 17419/2016 7 9 Numero sezionale 69/2022 8 Numero di raccolta generale 2483/2022 2 d 7 a a 1 a Data pubblicazione 27/01/2022 7 d 7 titolo o la forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta 6 2 7 5 3 1 0 5 2 4 9 definizione normativa. 3 l # : i a Ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, r S e l'intervento legislativo di riforma - superando un opposto orientamento C A N G applicativo di legittimità - ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo A .

P . S . atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da E C B A P quest'ultimo desumibili. Non rilevano quindi più, come espressamente A R U indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad D a : s o esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti E m e s extratestuali: «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli I C O E N effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi D O M M I corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi I N D E desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli C H D a : t o atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». a i r m F Successivamente a questa prima modificazione - ed anche in tal caso a - 1 6 6 5 seguito di un diverso avviso di legittimità - il legislatore è nuovamente : 1 3 9 intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque 4 4 7 0 a 4 1 9 retroattiva, della nuova formulazione dell'art.20, così come risultante 7 4 e 9 d 8 c dopo la cit.

I. 205/17. 2 5 c 6 5 c Il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, 7 a c # : l della I. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l'anno 2019), i a r S e secondo cui: «L'art. 1, comma 87, lett. a), della I. 27 dicembre 2017, n. A N G C 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo A . P . unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131». S . A P E C Dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso della R U B A esclusione, dal processo di qualificazione dell'atto, degli elementi :

D a extratestuali e di collegamento negoziale) si renda applicabile - fermi i E m e s s o rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli R I A M A atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° A N N A gennaio 2018. S A I A R U D a : t o 4 di 10 m a F i r 7 4 0 Numero registro generale 17419/2016 1 7 1 Numero sezionale 69/2022 8 9 9 7 a a Numero di raccolta generale 2483/2022 d Data pubblicazione 27/01/2022 7 1 a d 3 1 1 7 A completare la ricostruzione del travagliato quadro interpretativo, va 6 2 0 5 detto che questa corte di legittimità, con l' ordinanza n. 23549/19, ha 3 2 4 9 l # : i a ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di S e r legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., C A O N dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati dai citati A .

P . S . art. 1, co.87^, I. 205/17 (1. di bilancio 2018) ed art.1, co.1084^, B A P E C 1.145/18 (I. di bilancio 2019), "nella parte in cui dispone che, A R U nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti D a : s o giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi E m e s C O corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in E N I considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, O M D 'prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo C H I N D E M I quanto disposto dagli articoli successivi' ".

D a : t o Richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla m a F i r rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del 3 1 6 6 5 - collegamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 1 9 2017 l'interpretazione dell'atto deve rispondere (indipendentemente da 4 4 7 0 a 4 1 9 finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e 7 4 e d 8 c nominali, si è in sintesi ritenuto che l'esclusione, dall'attività di 2 9 5 c 5 c qualificazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale 6 7 a c l # : potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva i a r S e (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico C A O risultante dall'atto presentato alla registrazione (inteso non come N A .

P . documento ma quale complesso negoziale con causa unitaria); sia sul S . E C principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad A P A R U B imposizione di registro manifestazioni di forza economica non D a : razionalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto E m e s s o esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di I A R interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati. U R S A I A A N N A M A D a : t o 5 di 10 i r m a F Numero registro generale 17419/2016 1 7 1 7 Numero sezionale 69/2022 8 9 a 7 a Numero di raccolta generale 2483/2022 2 d 1 a Data pubblicazione 27/01/2022 7 d 7 Con la sentenza n. 158/2020 (GU 22/7/2020) la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 l # : i a ferma restando l'insindacabilità da parte del giudice delle leggi r S e della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di C A 3 N O Cassazione, in funzione nomofilattica, all'art.20 in parola, A .

P . S . siccome riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza C A P E del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da U B A R quanto affermato dal giudice remittente, che tale D a : s o interpretazione sia l'unica costituzionalmente necessitata, E m e s essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni E N I C O diverse di 'atto presentato alla registrazione' e di 'effetti D O M giuridici' in relazione alle quali considerare la capacità D E M I H I N contributiva espressa; C : D a t o la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere F i r m a ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati - (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni 9 1 3 1 6 6 5 0 a dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi 4 7 4 1 9 4 coerente con i principi ispiratori dell'imposta di registro e, in 4 e 7 9 d 8 c particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di 2 5 c 6 5 c 'imposta d'atto', sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti 7 a c # : giuridici, non economici, degli atti imponibili; l i a r S e la tesi dell'interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di A C N O causa reale non appare coerente con la sopravvenuta A .

P . introduzione nell'ordinamento dell'articolo 10 bis della legge S . E C 212 del 2000, poiché "consentirebbe all'amministrazione B A P A R U finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza D a : applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale E m e s s o stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da M A R I A ogni riscontro di 'indebiti' vantaggi fiscali e di operazioni 'prive A N N A di sostanza economica', precludendo di fatto al medesimo A R S A I U D a : t o 6 di 10 m a F i r a 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17419/2016 8 9 9 7 a a Numero sezionale 69/2022 2 d Numero di raccolta generale 2483/2022 7 1 a d Data pubblicazione 27/01/2022 1 1 7 contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece 6 2 7 5 4 9 pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e 3 2 l # : dell'Unione europea)". i a r S e A 3 La stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C N G C.Cost. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 A .

P . S . novembre 2019, anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di B A P E C Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in A R U : via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità D a s o costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, E m e s n. 145, in forza del quale l' art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. N I C O M E 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. D O 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. C H I N D E M I A detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, :

D a t o 101, 102, 108 e 24 Cost.) l'attribuzione testuale di carattere F i r m a interpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collegamento 5 - negoziale dall'attività di qualificazione dell'atto ex art.20) sarebbe 9 1 3 1 6 6 unicamente finalizzata a sancire la retroattività della novella (effetto 4 1 9 4 4 7 0 a tipico, appunto, delle norme di interpretazione autentica), e ciò in 7 4 e presenza di tre profili di irragionevolezza: 2 9 d 8 c 5 c 6 5 c la mancanza di un preesistente contrasto interpretativo, stante 7 a c il consolidato orientamento di legittimità (poc'anzi riportato) S e secondo cui, al contrario, l'atto da registrare andrebbe A C N G qualificato anche in virtù del suo collegamento causale con atti A .

P . ed elementi esterni; S . P E C la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione B A A R U apportata, costituente una sorta di 'forzatura' del legislatore D a : rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; A M A R I A E m e s s o R S A I A A N N U D a : t o 7 di 10 F i r m a 7 1 7 1 Numero registro generale 17419/2016 8 Numero sezionale 69/2022 d 7 a a Numero di raccolta generale 2483/2022 7 1 a 7 d Data pubblicazione 27/01/2022 3 1 1 l'insussistenza di 'motivi imperativi di interesse generale' giustificanti l'adozione eccezionale di una norma retroattiva, 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 l # : come tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in i a corso e sulla 'parità delle armi' tra i contendenti (art.6 CEDU).

C A 3 S e r N O Ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo P A . S . della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingerenza del P E C B A legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione R U A del diritto di difesa dell'amministrazione finanziaria nei giudizi da questa D a : già radicati sulla base della precedente lettura dell'art.20. E m e s s o Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21 (GU I C O E N 17/3/21), ha richiamato - quanto alla legittimità in sé del nuovo testo O M dell'art.20 - il convincimento di infondatezza della questione così come D E M I D H I N già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato C D a : t o inammissibili (ex art.' artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero a i r m F infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale 1 6 6 5 - sulla retroattività 'per interpretazione autentica' della nuova disciplina. 1 3 9 0 a In ordine a quest'ultimo profilo, ha osservato la Corte che: 4 4 7 1 9 non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un 7 4 e intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, 2 9 d 8 c 5 c 6 5 c posto che il legislatore ha in tal modo "certamente fissato uno 7 a c l # : dei contenuti normativi riconducibili, più che all'ambito i a r S e semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero 3 C A 'impianto sistematico della disciplina sostanziale e N O A .

P . procedimentale dell'imposta di registro", dove la sua origine S . P E C storica di 'imposta d'atto' «non risulta superata dal legislatore B A A R U positivo» (sentenza n. 158 del 2020)"; nemmeno, l'intervento : D a può dirsi irragionevole quando esso sia determinato E m e s s o "dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata A R I A M nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più A I A A N N A U R S D a : t o 8 di 10 F i r m a Numero registro generale 17419/2016 8 9 9 1 7 1 7 4 0 a 7 a Numero sezionale 69/2022 d Numero di raccolta generale 2483/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 3 1 1 7 d 7 1 a opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)", fermo 6 2 7 5 9 0 5 restando che l'interpretazione di legittimità dell'art.20 non 3 2 4 l # : risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte i a S e r dissenso nella dottrina;

N G C A non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto A . P . 'imprevedibile' da palesarsi irragionevole (neppure nella sua P E C S . attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un B A R U A piano di rispettata "coerenza interna della struttura dell'imposta D a : con il suo presupposto economico", secondo quanto già E m e s s o O osservato con la sentenza 158/20; I C E N quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, D O M valgono i principi già evidenziati in quest'ultima pronuncia sul H I N D E M I fatto che la disciplina del 2017 non leda l'art. 3 (e neppure C D a : t o l'art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne F i r m a lo specifico aspetto della retroattività) che "nella giurisprudenza - 3 1 6 6 5 sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte 9 1 a tutelare i diritti della persona 'contro il potere dello Stato e 4 1 9 4 4 7 0 a della Pubblica Amministrazione' e non viceversa". 7 4 e d 8 c § 3.2 All'esito del complesso iter normativo e giurisprudenziale così 2 9 5 c 6 5 c riassunto, la sentenza della commissione tributaria regionale qui 7 a c l # : impugnata non può dunque trovare condivisione, perché confermativa i a S e r della legittimità di un diniego di rimborso basato proprio su un'attività di A 3 G C riqualificazione 'per estrinseco'; cioè fondata su elementi interpretativi N A .

P . extratestuali rispetto all'atto presentato alla registrazione e, S . segnatamente, riconducibili ad un'ipotesi tipica di finalizzazione mediante B A P E C A R U collegamento negoziale (duplice, successiva e coordinata cessione di D a : s o partecipazioni sociali fino alla concorrenza totalitaria, e con finalizzazione E m e s sostanziale alla cessione del compendio aziendale della partecipata). M A R I A La riqualificazione in termini economici ed unitari di cessione aziendale A N N A non può quindi trovare sostegno normativo. Nè la maggior pretesa fiscale A R S A I U D a : t o 9 di 10 F i r m a 1 7 4 0 Numero registro generale 17419/2016 Numero sezionale 69/2022 8 9 9 1 7 7 a a Numero di raccolta generale 2483/2022 2 d Data pubblicazione 27/01/2022 7 1 a 1 7 d 7 5 potrebbe essere recuperata in chiave di repressione di un fenomeno 5 6 2 4 9 0 elusivo e di abuso del diritto, ostandovi il fatto che una tale impostazione 3 2 l presupporrebbe comunque tutta una serie di garanzie sostanziali e i a S e r processuali per il contribuente (art.10 bis I. 212/00, qui non applicabile C A 3 O N ratione temporis) nella specie inosservate.

A . P . S . Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti A P E C ex art.384 cod.proc.civ.per la decisione nel merito mediante A R U B accoglimento del ricorso originario della parte contribuente. D a : La complessità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia E m e s s o depone per la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio. C O PQM O M E N I La Corte D E M I D H I N accoglie il ricorso; C : D a t o