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Ordinanza — n. 2355/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects taxpayer's appeal on tax amnesty denial and payment notice notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2355/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision regarding a tax amnesty denial and a payment notice notification defect. The taxpayer argued the amnesty denial was improperly examined and the payment notice was null due to lack of a postal receipt. The court found the amnesty denial was a final administrative act subject to appeal, while the payment notice was valid under established jurisprudence regarding postal notifications.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 12 d.l. n. 119/2018; Art. 156 c.p.c.: The denial of tax amnesty is a final administrative act subject to judicial review, and the lack of a postal receipt for a payment notice does not render it null if sent via ordinary mail.

Parole chiave

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tax amnesty denial payment notice validity postal notification rules administrative finality tax litigation procedure differimento dell'imposizione validità della tassazione fiscale garanzie in materia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 12 d.l. n. 119 del 2018
i a S e r L'art. 6, comma 12, d.l.
Art. 156 c.p.c.
3 c.p.c., E violazione dell'art. 156 c.p.c. per aver la CTR ritenuto nulla la notifica della cartella nonostante l'intervenuta sanatoria per la tempestiva U›o ; ,..
Art. 26 comma 5 d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di g°0 E pagamento) all'art. 60 del d.P.R.
artt. 53 Cost
3 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 53 Cost.
art. 156 c.p
3 c.p.c., E violazione dell'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18604 del 11/07/2019
o l'ingiustizia della pretesa tributaria (v., tra le tante, Cass. n. 18604 del 11/07/2019;
Cass. n. 26087 del 11/12/2014
Cass. n. 26087 del 11/12/2014; Cass.
Cass. n. 11457 del 12/05/2010
26087 del 11/12/2014; Cass. n. 11457 del 12/05/2010).
Cass. n. 27561 del 30/10/2018
156 c.p.c.» 3 2(Cass. n. 27561 del 30/10/2018;
Cass. n. 6417 del 05/03/2019
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Testo completo

te I C R ordinanza Z O N E N N M A sul ricorso iscritto al n. 3479/2014 R.G. proposto da D a : t o a Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura i r m F 5 - Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei 3 1 6 6 Portoghesi n. 12; 9 1 4 7 0 a - ricorrente - 1 9 4 4 e contro 7 d 8 c Elar Division Sicilia Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco 5 c 5 c Suria, con domicilio eletto presso l'Avv. Riccardo Restuccia in Roma via 7 a c l # : Monte Zebio n. 19, giusta procura speciale a margine del controricorso; i a r S e - controricorrente - C A G N e nei confronti di A .

P . S . Riscossione Sicilia Spa E C B A P - intimata - A R U avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia D a : s s o sez. staccata di Messina n. 167/02/12, depositata il 10 dicembre 2012. E m e Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 M A R I A dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. A N N A RILEVATO CHE S A I A U R : D a t o a m F i r Numero registro generale 3479/2014 1 7 0 Numero sezionale 6360/2021 3 a 4 Numero di raccolta generale 2355/2022 2 6 e 0 Data pubblicazione 26/01/2022 f 2 e b 8 6 4 e L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con sei motivi, la 5 e 8 8 3 sentenza della CTR in epigrafe, che, in riforma della decisione della CTP c 0 a di Messina, aveva ritenuto impugnabile il diniego all'istanza di 3 2 # : l i a r autotutela presentata dalla Elar Division Sicilia Sri avverso gli avvisi di S e 3 C A accertamento notificati alla società stessa, con conseguente esame G N A . delle questioni dedotte dalla parte (relative alla presentazione di P .

S . C istanza di condono) che riteneva erroneamente non esaminate dal P E A giudice di primo grado, nonché la nullità della successiva cartella di A R U B D a : pagamento per difetto di rituale notifica, effettuata a mezzo di posta e s s o ordinaria e senza la compilazione della relata di notifica. E m C O I Resiste la contribuente con controricorso. N R E Nelle more del giudizio, la causa veniva rinviata su istanza della O N A N Z contribuente che intendeva avvalersi della definizione agevolata ex art. M : D a t o 6 d.l. n. 119 del 2018. i r m a F La contribuente ha depositato memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. 3 1 6 6 5 - CONSIDERATO CHE 9 1 0 a 1.

Preliminarmente va dato atto che l'Agenzia delle entrate ha 1 9 4 4 emesso diniego di condono. 7 4 e 8 c Il contribuente ha chiesto rinvio per aver impugnato il diniego 2 9 d 5 c innanzi alla CTP di Messina. 6 5 c 7 a c l # : 1.1. La richiesta va disattesa. i a S e r L'art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018, prevede che «L'eventuale C A diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le N G A . P . modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è S . E C impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale A P R U B presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della A D a : controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la s s o e E m pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente I A A R M unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla N A A I A A N U R S D a : t o 2 i r m a F Numero registro generale 3479/2014 1 7 Numero sezionale 6360/2021 4 3 a 6 e Numero di raccolta generale 2355/2022 0 2 Data pubblicazione 26/01/2022 b f 2 e 4 e notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo 8 6 5 e 8 8 3 termine». 3 2 6 0 a c La norma individua, pertanto, nell'organo giurisdizionale presso il # : l i a quale pende la controversia, in modo univoco, il giudice funzionalmente S e r 3 C A (ed esclusivamente) competente .a decidere sull'impugnazione del N O A . diniego della definizione agevolata (v. già Cass. n. 217 del 09/01/2014 P .

S . 217 del 2014 con riguardo all'omologa previsione di cui all'art. 16, P E C A comma 8, d.l. n. 289 del 2002); ed è altresì pacifico che, qualora la lite R U B A D a : penda in fase di legittimità, l'impugnazione deve essere proposta o e s s dinanzi alla Corte di cassazione, nelle forme e secondo le modalità del E m C O ricorso per cassazione (da ultimo Cass. n. 31049 del 30/11/2018; in R I E N N precedenza v., tra le altre, Cass. n. 15847 del 12/07/2006). Z O M A N Ne consegue che l'omessa impugnazione dinanzi a questa Corte del D a : t o provvedimento di diniego (notificato alla contribuente il 10 luglio 2020) a m F i r ha reso quest'ultimo definitivo. 6 5 - 1.2.

Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di 3 9 1 0 a inammissibilità sollevata in controricorso, avendo l'Agenzia indicato - 9 4 4 e riprodotto nel ricorso - gli atti e la motivazione delle decisioni di 7 4 e 9 d 8 c merito, sui quali si fondano i motivi di doglianza. 2 5 c 6 5 c 2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la 7 a c l # : nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del i a 3 S e r 1992 per aver la CTR ritenuto impugnabile il diniego di autotutela C A O procedendo poi alla disamina di merito delle questioni dedotte dal N A .

P . contribuente e relative agli avvisi di accertamento, regolarmente S . C P E notificati, non opposti e ornai definitivi. U B A R 2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., A D a : s o insufficiente motivazione per aver la CTR ritenuto che nelle e s E m dichiarazioni dei redditi non fossero esposti crediti d'imposta - come A invece riconosciuto dalla stessa contribuente - così ritenendo preclusivo il condono tombale chiesto dalla parte. A A N N A M A R IS A I R U D a : t o m a 3 F i r Numero registro generale 3479/2014 5 Numero sezionale 6360/2021 3 Numero di raccolta generale 2355/2022 gi Data pubblicazione 26/01/2022 2.2.

Il terzo motivo denuncia, sulla medesima questione, omesso esame di fatto decisivo. o 2.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 10, I. n. 289 del o 2002 e 21 .septies I. n. 241 del 1990 per aver la.CTR ritenuto che la o presentazione del condono tombale precludesse l'accertamento o dell'Ufficio sui crediti d'imposta, tanto più in materia di Iva. D 2.5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del o o 1992 per aver ritenuto che l'atto impositivo definitivo perché non o o impugnato tempestivamente comporti una duplicazione d'imposta rispetto a quanto già pagato con il condono, mentre, ove vi sia, in una O N tale evenienza, un pagamento di un importo maggiore di quello dovuto, occorre agire per la ripetizione dell'indebito. e 3.

Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli altri. 3.1. Va rilevato, invero, che il diniego di autotutela è sì suscettibile o di impugnazione ma ciò è possibile nei limiti dei motivi propri dell'atto s, o e non per impugnare surretiziamente il merito degli atti divenuti s, definitivi per mancata opposizione - come nella vicenda in giudizio - o per giudicato definitivo e ciò, per l'evidente ragione, che in tal modo si verrebbe a «far rivivere questioni di merito con un semplice atto di invito alla autotutela, senza limiti temprali ... scardinando alla base ogni o o forma di certezza e definitività dei rapporti giuridici tributari oramai consolidati» (v. ex multis Cass. n. 3442 del 20/02/2015;

Cass. n. 24033 del 26/09/2019). D Si deve anzi ribadire, in adesione al consolidato orientamento della o Corte, che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego E dell'Amministrazione rispetto ad un'istanza di annullamento in E autotutela è ammesso esclusivamente ove sia prospettata l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla T .0 o 4 IL ;9 9-1 Numero registro generale 3479/2014 5 Numero sezionale 6360/2021 5 Numero di raccolta generale 2355/2022 g Data pubblicazione 26/01/2022 rimozione dell'atto e, dunque, per ragioni di rilevante interesse generale, che non ricorrono ove il contribuente deduca l'infondatezza o cs. o l'ingiustizia della pretesa tributaria (v., tra le tante, Cass. n. 18604 del 11/07/2019;

Cass. n. 26087 del 11/12/2014; Cass. n. 11457 del 12/05/2010). o 3.2. Nella vicenda in giudizio, la contribuente - come emerge dalla o decisione della CTR e dalle questioni ivi dedotte ed esaminate - mira, D in effetti, ad un riesame dell'atto ormai definitivo e non più contestabile per questioni attinenti alla legittimità della pretesa. o Neppure rileva che per la definitività dell'atto la contribuente finisca E o o per effettuare un pagamento superiore a quanto dovuto poiché, in una E tale evenienza, ha sempre diritto di chiedere la restituzione della o ts, maggiore somma riscossa. 2 4.

Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., E violazione dell'art. 156 c.p.c. per aver la CTR ritenuto nulla la notifica della cartella nonostante l'intervenuta sanatoria per la tempestiva U›o ; ,.. opposizione della contribuente. .. .4- o 4.1. Il motivo è fondato. , o In disparte che la dedotta violazione appare insussistente poiché - o -. c, o dalla stessa decisione della CTR - l'invio della cartella risulta effettuato . , - o con ricorso al servizio postale ordinario, per cui non si pone la necessità della redazione della relata di notifica, costituisce principio consolidato o o quello per cui «la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto o processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi D nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di g°0 E pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di D o O 7 6 8 Numero registro generale 3479/2014 0 1 Numero sezionale 6360/2021 4 3 a Numero di raccolta generale 2355/2022 0 2 6 e Data pubblicazione 26/01/2022 f 2 e b 4 e nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione 8 6 5 e dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui 8 6 0 a c all'art. 156 c.p.c.» 3 2(Cass. n. 27561 del 30/10/2018;

Cass. n. 6417 del # : l i a 05/03/2019). S e r 3 C A 5. In accoglimento del primo e del sesto motivo, assorbiti gli altri, N G A . la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti P . S . E C in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso P B A della contribuente. A R U D a : Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre quelle di s s o legittimità, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. E m e C O I

P.Q.M.

E N R La Corte accoglie il primo e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; O N Z A N cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta M D a : t o l'originario ricorso della contribuente. Condanna la contribuente al a i r m F pagamento delle spese di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, 5 - 1 6 6 che liquida in complessive C 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. 9 1 3 0 a Compensa le spese dei gradi di merito. 4 7 1 9 4 Deciso in Roma,