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Ordinanza — n. 2056/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on appeal court's lack of jurisdiction, allowing nullity claim due to missing hearing notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2056/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim regarding the appeal court's lack of jurisdiction but allowed the nullity claim based on the failure to notify the hearing date. The appellant argued that the appeal court erred in declaring it lacked jurisdiction over the seizure of third-party debts, while Equitalia contested the procedural defects. The court ruled that while the missing notice violates the right of defense, such errors do not mandate remittal to the first instance under the specific nullity provisions of the tax procedure code, yet the nullity itself was accepted to annul the appeal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 31 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 59 d.lgs. 31/12/1992 n. 546: The failure to notify a hearing date constitutes a nullity violating the right of defense, but this defect does not require remittal to the first instance if not listed in the exhaustive nullity provisions of the tax procedure code.

Parole chiave

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tax procedure code right of defense nullity of decision lack of jurisdiction remittal to first instance hearing notice appeal court jurisdiction pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 31 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
31 del d.lgs. 31/12/1992 n.
Art. 59 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
In tal senso depone, da un lato, il carattere dell'appello, che anche nel processo tributario costituisce un gravame generale a carattere sostitutivo e, dall'altro, la regola ormai consolidata che i casi previsti dall'art. 59 de d.lgs.
Art. 360 c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto più profili: in primo luogo, denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 72 bis d.P.R. 29/09/1973 n. 602
s.p.a.) notificò a Massimo De Bellis Vitti nonché a Poste Italiane s.p.a., quale terzo debitore, un verbale di pignoramento di crediti verso terzi, ex art. 72 bis d.P.R.
Art. 71 L. 27/07/2000 n. 212
Art. 3 L. 7/08/1990 n. 241
31 del d.lgs. 31/12/1992 n.
art. 72 bis d.P.R. 29/09
s.p.a.) notificò a Massimo De Bellis Vitti nonché a Poste Italiane s.p.a., quale terzo debitore, un verbale di pignoramento di crediti verso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. 29/09/1973 n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 26/10/2005, n. 20852
546 cit., e costituendo l'appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr., Sez. 5, 26/10/2005, n. 20852;
Sez. 5, 10/02/2006, n. 2948
Sez. 5, 10/02/2006, n. 2948; Sez.
Sez. 5, 16/02/2010, n. 3559
2948; Sez. 5, 16/02/2010, n. 3559; Sez.
Sez. 5, 30/12/2014, n. 27496
3559; Sez. 5, 30/12/2014, n. 27496).
Sez. 5, 03/08/2007, n. 17127
546 del 1992 di nullità verificatesi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi (Sez. 5, 03/08/2007, n. 17127) e che tra essi non rientra l'ipotesi in esame.
Cass. 05/06/2003 n. 8993
Sez. 3, 24/10/2011, n. 21985
Sez. 3, 24/10/2011, n. 21985).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21818/2014, proposto da: De Bellis Vitti Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia k4,2, D'Alessa dro, elettivamente domiciliata in Roma, [Piazza LavoUri 4.26 ss-v to c13 resso a cance eria della Corte di Cassazioneì v u i3 _•.‘,Nc_a Kavna_ Ca-tus Ricorrente contro Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Cantore n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Maria Gazzoni. Controricorrente e Agenzia delle Entrate Intimata Avverso la sentenza n. 258/13/2014 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 31/01/2014 e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere Rosita D'Angiolella. Ritenuto che:

1. Dalla sentenza impugnata risulta che, in data 1 giugno 2010, Equitalia [TR s.p.a. (poi denominata Equitalia Sud. s.p.a.) notificò a Massimo De Bellis Vitti nonché a Poste Italiane s.p.a., quale terzo debitore, un verbale di pignoramento di crediti verso terzi, ex art. 72 bis d.P.R. 29/09/1973 n. 602, relativo ad un credito erariale di euro 630.633,10; che Massimo De Bellis Vitti, unitamente al suo amministratore di sostegno, Benedetto De Bellis Vitti, presentò ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari eccependo sia l'inesistenza del debito contestato - derivante dall'assoggettamento a tassazione di una plusvalenza conseguente a permuta immobiliare - sia la nullità, per il vizio di notifica, della cartella esattoriale in quanto avvenuta con raccomandata semplice, nonché dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 7 I. 27/07/2000 n. 212 e dell'art. 3 I. 7/08/1990 n. 241; che la Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso; che, dunque, il contribuente propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in relazione all'impugnazione del verbale di pignoramento presso i terzi, in quanto atto riconducibile all'espropriazione forzata ed ha rilevato l'irregolarità del mandato alle liti sia perché conferito da persona incapace, sia perché riguardante procura rilasciata da Benedetto De Bellis Vitti, al tempo non ancora nominato amministratore di sostegno.

5. Massimo De Bellis Vitti ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza.6. Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso mentre li l'Amministrazione finanziaria ha depositato foglio di costituzione al solo fine della sua partecipazione all'udienza pubblica.

7. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

8. Con ordinanza dell'11/02/2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto più profili: in primo luogo, denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per essere stata pronunciata in assenza di comunicazione della data di fissazione dell'udienza di trattazione alla parte o ai suoi procuratori, nonostante la difesa di Massimo De Bellis Vitti avesse depositato, in data 26/06/2012, apposita istanza e perché, nonostante la richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata da Equitalia Sud s.p.a., per l'estinzione del pignoramento presso i terzi, i giudici di secondo grado non solo non hanno rilevato tale causa di estinzione ma hanno condannato ingiustamente il contribuente alle spese di giudizio.

In secondo luogo, denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., l'erroneità della dichiarazione di nullità della procura alle liti, omettendo di esaminare il fatto che negli atti del giudizio di primo grado era stato allegato il decreto di nomina di amministratore di sostegno di Benedetto De Bellis Vitti. Evidenzia, altresì, che la Commissione tributaria regionale pur non essendo tenuta ad entrare nel merito si è pronunciata per la condivisibilità della sentenza di primo grado in merito alla validità della notifica della cartella ed al difetto di giurisdizione, non prendendo in esame gli altri motivi di nullità eccepiti nel ricorso in appello.2.

Questa Corte, atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente - in quanto determinante un vizio radicale dell'intera sentenza - della questione riguardante la mancata comunicazione dell'udienza di trattazione, con ordinanza del 11 febbraio 2021, ha disposto l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito. 2.1. L'acquisizione di tale fascicolo ha evidenziato che effettivamente non risulta comunicato alcun avviso dell'udienza pubblica di discussione né alla parte personalmente né tramite i suoi procuratori. 2.2. Ed infatti, dagli atti del fascicolo di appello, anzitutto, risulta la ricevuta n. S-7386/12, rilasciata dalla Commissione tributaria regionale di Bari, di presentazione, nell'interesse di Massimo de Bellis Vitti, dell'istanza di discussione dell'udienza pubblica; risulta, altresì, che il messaggio di posta certificata, inviato in data 22/10/2013, contenente l'avviso di trattazione dell'udienza pubblica del 9/12/2013 a Massimo de Bellis Vitti, destinato — all'utente dalessandro.silvana@avvocati.legalmail.it , quale procuratore costituito in primo grado, "è stato rifiutato dal sistema", con esito acquisito della documentazione "negativo"; --dal processo verbale dell'udienza pubblica del 9/12/2013 risulta, infine, lo svolgimento dell'udienza con la presenza solo dell'Ufficio, con delega all'avvocato Mario Carbonara.

Agli atti di tale fascicolo risulta allegata anche la comunicazione del 11/02/2014 del dispositivo della sentenza di appello, andata a buon fine, destinata al procuratore Silvana d'Alessandro presso l'indirizzo di posta certificata dalessandro.silvana©avvocatibari.legalmailjt.

3. Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, da effettuarsi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con la conseguenza che la omessa comunicazione, almeno trenta giorni prima, rendendo impossibile l'esercizio del diritto di difesa delle parti, determina la nullità della decisione della commissione tributaria. 3.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte la trattazione del ricorso in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte in presenza di una istanza in tal senso, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva; tuttavia, la predetta nullità non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 cit., e costituendo l'appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr., Sez. 5, 26/10/2005, n. 20852;

Sez. 5, 10/02/2006, n. 2948; Sez. 5, 16/02/2010, n. 3559; Sez. 5, 30/12/2014, n. 27496). In tal senso depone, da un lato, il carattere dell'appello, che anche nel processo tributario costituisce un gravame generale a carattere sostitutivo e, dall'altro, la regola ormai consolidata che i casi previsti dall'art. 59 de d.lgs. n. 546 del 1992 di nullità verificatesi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi (Sez. 5, 03/08/2007, n. 17127) e che tra essi non rientra l'ipotesi in esame. 3.2. Sul punto si è anche precisato, sia pure con riferimento alla norma omologa dell'art. 354 cod. proc. civ, dettata per il processo civile, che tale interpretazione non è in contrasto né con il principio del doppio grado di giurisdizione - che, com'è noto, non è coperto da garanzia costituzionale - né con il diritto di difesa, che appare ampiamente salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito (Cass. 05/06/ 2003 n. 8993).

La stessa regola vale anche per il giudizio di legittimità ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa, una questione di mero diritto (v. Sez. 3, 24/10/2011, n. 21985).

4. Ne segue, in definitiva, l'accoglimento del ricorso per nullità della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte