Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2054/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax liquidation notice a definable act, allowing tax debt settlement under Art. 6 DL 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2054/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax litigation extinguished after finding the liquidation notice to be a definable act under the tax relief decree. While the primary tax appeal was dismissed, the agency's refusal to allow the debt settlement was overturned because the notice possessed an impositve nature. Consequently, the judgment was declared extinguished, and costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 comma 3 del decreto legge 119 del 2018; The tax liquidation notice constitutes a definable act if it expresses a substantive impositve claim exceeding the provisional amount, thereby permitting the application of the tax relief procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax liquidation notice definable act status tax debt settlement impositve nature judicial extinction proportional registration tax tax relief decree differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 comma 3 del decreto legge 119 del 2018, conv. dalla L. 136 del 2018
La parte deduce che il diniego di condono è illegittimo perché l'avviso di liquidazione nel caso di specie ha natura di atto impositivo e rientra tra gli atti definibili ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto legge 119/2018 Il motivo di opposizione è fondato.
Art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Ordinanza n. 20683 del 20/07/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.4695/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - ricorrente - contro GIAGUARO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore; FRANZESE Rosalia; FRANZESE Francesco (nato il 9.11.1969); FRANZESE Francesco (nato il 2.7.1975) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Fiorentino elettivamente domiciliati in Roma via Banco di Santo Spirito 42 presso Gnosis Forense s.r.l. - controricorrenti - avverso la sentenza n.7169/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata 1117.7.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RITA RUSSO. RILEVATO CHE La società Giaguaro e i soci indicati in epigrafe hanno impugnato l'avviso di liquidazione per imposta di registro, relativo ad una delibera assembleare del 20 gennaio 2009, con la quale veniva disposto da parte dei soci un finanziamento fruttifero in favore della predetta società, lamentando che la base imponibile del prelievo fiscale è stata determinata con riferimento all'importo del finanziamento e non con riferimento al suo corrispettivo in denaro e cioè l'ammontare degli interessi pattuiti per la durata dell'intero contratto, in violazione dell'articolo 43 primo comma lettera h) del DPR 131 del 1986.

Il ricorso è stato respinto in primo grado. I contribuenti hanno proposto appello, che la Commissione regionale ha accolto ritenendo erroneo il concetto che gli interessi e la restituzione del capitale si fa cumulino per formare il corrispettivo del mutuo; il corrispettivo è infatti costituito solo dagli interessi pattuiti e non anche dalla somma concessa in finanziamento. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo. I contribuenti si sono costituiti con controricorso. Successivamente i contribuenti hanno presentato istanza di definizione agevolata, depositando anche il modello F24 relativo al pagamento della prima rata, ma ricevendo provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate e di conseguenza hanno chiesto la riattivazione del processo, impugnando altresì il provvedimento di diniego ;

PA (tesel2..Z. Ci- re toU c.a. con c-o ni-r, r(' cor90 La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipata del 2 dicembre 2021. RITENUTO CHE 1.- Preliminarmente sul diniego di definizione agevolata. La domanda di definizione agevolata è stata negata perché l'avviso di liquidazione, secondo l'Agenzia delle entrate, non è un atto impositivo ma un atto di mera riscossione. La parte deduce che il diniego di condono è illegittimo perché l'avviso di liquidazione nel caso di specie ha natura di atto impositivo e rientra tra gli atti definibili ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto legge 119/2018 Il motivo di opposizione è fondato.

Il diniego opposto dall'agenzia contrasta con il principio già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (Cass., Ordinanza n. 20683 del 20/07/2021).

Ne consegue, poiché la parte ha documentato di aver versato la prima rata dell'importo dovuto, e la ragione del diniego -opposto dalla parte- è da ritenersi infondata, che il giudizio è da dichiarare estinto ai sensi dell'art. 6 del DL 11'9/2018. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di consiglio del 2