Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2053/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to joint withdrawal and private settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2053/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinguished following a joint withdrawal of the appeal and a private settlement agreement between the parties. The municipality had challenged a tax assessment regarding land classification, which was initially rejected by the lower court but upheld by the Regional Tax Commission. The court ruled that the procedural outcome was extinction of the lawsuit under specific civil procedure articles due to the parties' mutual decision to end the dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 306, 390, 391 c.p.c.: When parties jointly withdraw an appeal and reach a private settlement, the proceedings are extinguished and costs are compensated according to the agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of appeal private settlement agreement extinction of proceedings tax dispute resolution civil procedure extinction costs compensation municipal tax assessment terreno comunale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso R.G. 283/2013 proposto da: COMUNE DI LANZO TORINESE, in persona del Sindaco rappresentato e difese dagli avv. ti Antonio Ciccia e Gabriele Pirocchi, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma via Farnesina 136 -ricorrente- contro POSSIO PIETRO, elettivamente domiciliato in Roma piazza Mazzini 8 presso lo studio dell'avv. Eugenio della Valle che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 13/10/12 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 15 maggio 2012; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 02/12/2021 dal consigliere dott.

RUSSO RITA RILEVATO CHE Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2005 spedito dal Comune di Lanzo Torinese in relazione ad un terreno, in parte edificabile, del quale il Comune aveva disconosciuto la natura di pertinenza. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto, ritenendo la natura pertinenziale del terreno. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è costituito con controricorso il contribuente.

Con istanza del 14 gennaio 2019 il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 119/2018. Successivamente le parti hanno depositato un atto di rinuncia congiunta al ricorso, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra il contribuente e il Comune. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 2 dicembre il 2021. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese come da accordo tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 02 dicembre 2021 DEPOS A " CANCELLERIA • " 25 GE