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Ordinanza — n. 2052/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal and private settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2052/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following a joint withdrawal by both the municipality and the taxpayer. Although the taxpayer had previously appealed a regional tax commission decision regarding land classification, the parties subsequently reached a private settlement and formally renounced the litigation. Consequently, the court terminated the proceedings under the Civil Code and ordered the mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.; When parties jointly withdraw an appeal and evidence a private settlement, the court must declare the proceedings extinguished and compensate costs.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal private settlement agreement extinction of proceedings compensation of costs taxation dispute cassation appeal dismissal Civil Code provisions prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

3 ORDINANZA sul ricorso R.G. 282/2013 proposto da: COMUNE DI LANZO TORINESE, in persona del Sindaco rappresentato e difese dagli avv. ti Antonio Ciccia e Gabriele Pirocchi, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma via Farnesina 136 -ricorrente- contro POSSIO PIETRO, elettivamente domiciliato in Roma piazza Mazzini 8 presso lo studio dell'avv. Eugenio della Valle che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 12/10/12 emessa dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata 1115 maggio 2012; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 02/12/2021 dal consigliere dott.

RUSSO RITA RILEVATO CHE Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2004 spedito dal Comune di Lanzo Torinese in relazione ad un terreno, in parte edificabile, del quale il Comune aveva disconosciuto la natura di pertinenza. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto, ritenendo la natura pertinenziale del terreno. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è costituito con controricorso il contribuente.

Con istanza del 14 gennaio 2019 il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 119/2018. Successivamente le parti hanno depositato un atto di rinuncia congiunta al ricorso, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra il contribuente e il Comune. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 2 dicembre il 2021. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese come da accordo tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. • Roma, Camera di consiglio del 02 dicembre 2021 "I IL PRESIDENTE menico C DEPOS TATO IN CANCELLERIA 25