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Ordinanza — n. 1959/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal extinguished due to failure to oppose simplified dispute resolution offer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1959/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer accepted the simplified dispute resolution offer without formally opposing it. The Administrative Agency failed to notify its objection to the simplified procedure within the statutory deadline, and no further request to continue the trial was filed. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, 12, 13 d.l. n. 119/2018; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: If the taxpayer accepts the simplified dispute resolution offer and the tax authority does not notify an objection within the prescribed term, the judicial proceeding is extinguished.

Parole chiave

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simplified dispute resolution extinction of proceedings tax appeal extinguished failure to oppose offer statutory deadlines vantaggi sociali sussidio per le spese d'esercizio assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
La controricorrente ha quindi depositato istanza con la quale ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, DI n.
Art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La controricorrente ha quindi depositato istanza con la quale ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, DI n.
Art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs.
Art. 372 cod. proc. civ.
La parte ha quindi ottemperato all'invito di questa Corte di procedere alla notifica, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dell'istanza, completa di allegati, all'Agenzia delle Entrate.
art. 372 cod. proc. civ
La parte ha quindi ottemperato all'invito di questa Corte di procedere alla notifica, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dell'istanza, completa di allegati, all'Agenzia delle Entrate.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA. sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Sea Life Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall'Avv.to Manuel De Monte del Foro di Chieti, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marco Croce, alla via Nizza n. 63 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 474, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abbruzzo il 18.10.2012, e pubblicata il 6.11.2012; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. La società SEA LIFE Srl, esercente l'attività di noleggio di imbarcazioni e natanti, riceveva notifica dell'avviso di accertamento di natura analitico-induttiva n. RA4030100074, mediante il quale l'Ente impositore contestava ricavi non dichiarati nella misura di Euro 21.410,00 (controric., p. 2), corrispondenti a pretesi finanziamenti infruttiferi dei soci, conseguendone maggiori tributi ai fini Irpeg, Iva ed Irap, in riferimento all'anno 2006. L'Amministrazione finanziaria contestava, anche sul fondamento degli studi di settore, l'antieconomicità della gestione sociale.

2. La società impugnava l'avviso di accertamento, proponendo più censure, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, che rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione assunta dalla CTP la contribuente spiegava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che riteneva fondato il ricorso, in particolare perché l'Amministrazione finanziaria non aveva rispettato il termine di sessanta giorni che avrebbe dovuto riconoscere alla contribuente per lo svolgimento delle proprie attività difensive a seguito della conclusione delle operazioni di accertamento, ritenendo la CTR che gli ulteriori motivi di lagnanza proposti dalla contribuente dovessero rimanere assorbiti.

3. Avverso la decisione assunta dalla CTR di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. La società SEA LIFE resiste con controricorso.3.1. La controricorrente ha quindi depositato istanza con la quale ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, DI n. 119 del 2018 come conv., ed ha domandato pure, a seguito di riscontro dell'adempimento degli oneri di legge, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Questa Corte, all'udienza del 21.11.2019 ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio per consentire alla società di provvedere alle notifiche alla controparte ed agli ulteriori adempimenti di legge. 3.2.

La controricorrente società SEA LIFE ha quindi depositato ulteriore istanza, con allegata documentazione, con la quale ha domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto che la violazione del termine di sessanta giorni successivi alla conclusione delle attività di accertamento, riconosciuto in favore del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento, importi la nullità dell'atto impositivo (ric., p. 3).

2. Non sussistono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria. La controricorrente Sea Life Srl, infatti, ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, DI n. 119 del 2018, intendendo aderire alla definizione agevolata delle controversie, con allegata istanza di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del DI. n. 119 del 2018, come conv., ricevuta dall'Amministrazione finanziaria il 30.5.2019, prot. 0925894, con previsione del pagamento rateale e documentazione relativa al versamento stila prima rata (ed anche di successive).

Nella medesima istanza si domandava anche di valutare se sussistessero le condizioni di legge per dichiarare cessata la materia del contendere. 2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 2.2. La parte ha quindi ottemperato all'invito di questa Corte di procedere alla notifica, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dell'istanza, completa di allegati, all'Agenzia delle Entrate.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, la materia —l-gr—Eoiì -U— , ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate, coi...« IL ai sensi dell'art. Mei d.l. n. 119 del 2018, come