Cassation appeal dismissed because the appellant filed a non-authenticated copy of the judgment instead of the required authentic copy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the De Nigris family against a regional tax commission decision. The appellants argued for the review of tax assessments for the year 2007, but the Court found the procedural filing defective. The court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant submitted a 'study use' copy without the required conformity certificate, violating the strict requirement for an authentic copy under Article 369 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the appellant deposits a copy of the contested judgment 'for study use' without the conformity certificate, instead of the authentic copy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23858/2016 R.G. proposto da DE NIGRIS ROBERTO (C.F.: DNGRRT58A09D390M), nato a Eboli il 9 gennaio 1958, e DE NIGRIS ADRIANA (DNGDRN61H66D390D), nata ad Eboli il 26 giugno 1961, in proprio e nella qualità di soci e amministratori di NEON SIGNS s.n.c. di A. e R. DE NIGRI, con sede in Eboli (via Nazionale n. 53), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Graniero, con domicilio eletto presso l'Avv. Gloria Martini (con studio in Roma, via Papiniano n. 42); - ricorrente - contro R.G.N. 23858/2016-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, relatore Cons. Fabio Antezza-DE NIGRIS ROBERTO + 2/A.E. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
— con troricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania (sez. distacc. Salerno), n. 3334/02/2016), pronunciata il 24 marzo 2016 e depositata 1'11 aprile 2016; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 novembre 2021 dal Consigliere Fabio Antezza; FATTI DI CAUSA 1. ROBERTO e ADRIANA DE NIGRIS, in proprio e nella qualità di soci e amministratori di NEON SIGNS s.n.c. di A. e R. DE NIGRI, ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR rigettò gli appelli proposti avverso le sentenze (nn. 580, 581 e 582 del 2013) con le quali la CTP di Salerno rigettò in parte le impugnazioni di avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA, emessi per l'esercizio 2007 ex art. 39, comma 2, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973.
2. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è improcedibile, ciò dispensando il Collegio dalla esplicitazione dell'unico motivo sul quale esso si fonda.
2. Rileva, in particolare, il principio per cui il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata «uso studio», priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica (Cass. sez. 5, 05/08/2016, n. 16498, Rv. 64077-01; si vedano, altresì, anche per l'impossibilita che il mancato deposito di copia autentica della sentenza possa essere supplito dalla conoscenza della stessa sentenza in forza di altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza R.G.N. 23858/2016-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, relatore Cons. Fabio Antezza-DE NIGRIS ROBERTO + 2/A.E. della sentenza nel fascicolo d'ufficio, ex plurimis, oltre alla citata Cass. n. 16498/2016: Cass. nn. 14207/2015, 28460/2013, 1240/2007 e n. 22108/2006).
3. Nella specie, difatti, il ricorrente, ai fini della procedibilità del ricorso, ha depositato solo una copia «uso studio», rilasciata dalla segreteria della CTR (come emerge dal relativo timbro ad inchiostro con sottoscrizione), della sentenza impugnata, depositata presso la segreteria della CTR in formato non telematico (come emerge dal timbro ad inchiostro apposto in data 11/04/16 con relativa sottoscrizione). A nulla rileva altresì l'«attestazione di conformità all'originale», rispetto alla sentenza presente nel fascicolo, redatta dal difensore su foglio congiunto alla copia depositata ex art. 369 c.p.c., non essendogli attribuito dall'ordinamento giuridico il relativo potere.
Si tratta difatti, come già evidenziato, di copia di una sentenza non depositata telematicamente, con riferimento alla quale sussiste quindi il potere di attestazione di conformità in capo all'ausiliario del giudice (nella specie, la segreteria della CTR) e non al difensore, potendo questi invece attestare la conformità alla sentenza digitale della copia estratta dal fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9- bis, del d.l. n. 179 del 2012 (in merito si veda Cass. sez. 3, 09/11/2017, n. 26520, Rv. 646483-01). Trattandosi di copia cartacea rilasciata dalla segreteria della CTR (per «uso studio» e priva del visto di conformità), infine, non può trovare nella specie applicazione il disposto dell'art. art. 9, commi 1 - bis e 1-ter, della I. n. 53 del 1994, che invece, in caso di notificazione della sentenza in forma telematica, attribuisce al difensore il potere di estrarre e depositare copia analogica della sentenza, unitamente alla relazione di notifica, attestandone la conformità agli originali (in merito al quale potere si veda Cass. sez. 6-1, 25/09/2018, n. 22757, R.G.N. 23858/2016-Cass. sez. 5 dv.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, relatore Cons. Fabio Antezza-DE NIGRIS ROBERTO + 2/A.E. Rv. 650936-01; circa l'operatività del citato art. 9 si veda, in particolare, Cass. sez. 6-3, 08/05/2018, n. 10941, Rv. 648805-01).
4. All'improcedibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in euro 4.200,00, oltre alle spese prenotate a debito. 4.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se do