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Ordinanza — n. 1948/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal dismissed for missing receipt, ruling receipt notice with postal date suffices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1948/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional commission's decision to dismiss an appeal. The lower court had rejected the appeal because the taxpayer failed to deposit the official shipping receipt, despite submitting a receipt notice containing the postal office's verified shipping date. The Supreme Court ruled that the receipt notice, when bearing a mechanical or official stamp confirming the shipping date, fulfills the same evidentiary function as the shipping receipt under the relevant tax procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 2 e Art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992: In tax proceedings, the failure to deposit the shipping receipt does not render an appeal inadmissible if a receipt notice is deposited containing the shipping date asseverated by the postal office via mechanical stamp or official date stamp.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal receipt notice shipping date verification tax procedural law Cassazione ordinanza tempestività dell'invio postale notifica per raccomandata notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con unico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
9568, entrambe in motivazione, le quali, riprendendo le argomentazioni di cui alle citate Sezioni Unite, ribadiscono la necessità che la produzione di copia dell'avviso di ricevimento avvenga, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 29/05/2017, n. 13452
Cass. sez. 6-5, 11/05/2018, n. 11559
644364-03, e, tra le successive conformi, Cass. sez. 6-5, 11/05/2018, n. 11559, Rv.
Cass. sez. 5, 08/10/2020, n. 21683
648380-01, oltre che Cass. sez. 5, 08/10/2020, n. 21683, e Cass.
Cass. sez. 5, 11/11/2021, n. 9568
21683, e Cass. sez. 5, 11/11/2021, n. 9568, entrambe in motivazione, le quali, riprendendo le argomentazioni di cui alle citate Sezioni Unite, ribadiscono la necessità che la produzione di copia dell'avviso di ricevimento avvenga, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14422/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro STANCATO CATERINA (C.F.: STNCRN59S54H235U), nata a Rende (CS) il 14 novembre 1959, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Napolitano (come emergente dalla procura in calce al ricorso), con domicilio eletto presso il citato difensore (con studio in Montalto LÀ , corso Italia n. 122); - con troricorrente - R.G.N.14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, relatore Caos.

Fabio Antezza-A.E./STANCATO CATERINA. F avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria (n. 2224/04/2015), pronunciata il 26 novembre 2015 e depositata il 15 dicembre 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 novembre 2021 dal Consigliere Fabio Antezza; FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con un motivo, avverso il quale la contribuente si difende con controricorso, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR dichiarò inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza (n. 541/02/2012) con la quale la CTP di Cosenza accolse l'impugnazione di tre avvisi di accertamento per l'esercizio 2008 e relativi ad IVA, IRPEF e IRAP.

2. La Commissione regionale, in particolare, dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione in forza dell'omesso deposito della ricevuta di spedizione dell'appello notificato direttamente a mezzo posta, nonostante la costituzione in giudizio della controparte ed il deposito, contestuale al deposito dell'appello, dell'avviso di ricevimento del plico. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Con unico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in ragione della nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l'impugnazione per l'omesso deposito della ricevuta di spedizione dell'appello notificato direttamente a mezzo posta, nonostante il deposito, contestuale al deposito dell'appello, dell'avviso di ricevimento del plico (da cui risulterebbero la data di spedizione e di ricevimento, rispettivamente il 5 ed il 10 giugno 2013).

R.G.N. 14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./STANCATO CATERINA.2.1. Il motivo unico è fondato, in applicazione di principio di diritto costantemente ribadito da questa Corte (proprio con riferimento agli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992). Nel processo tributario, difatti, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza (ex plurimis, Cass.

Sez. U, 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364-03, e, tra le successive conformi, Cass. sez. 6-5, 11/05/2018, n. 11559, Rv. 648380-01, oltre che Cass. sez. 5, 08/10/2020, n. 21683, e Cass. sez. 5, 11/11/2021, n. 9568, entrambe in motivazione, le quali, riprendendo le argomentazioni di cui alle citate Sezioni Unite, ribadiscono la necessità che la produzione di copia dell'avviso di ricevimento avvenga, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per la costituzione del ricorrente). Nella specie, è pacifico, per quanto emerge tanto dalla sentenza impugnata quanto da ricorso e controricorso, che, nei termini di cui R.G.N. 14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./STANCATO CATERINA. all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia stato depositato l'avviso di ricevimento che, allegato al presente ricorso, reca la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese d