Ordinanza — n. 1944/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe, in subordine rispetto al mancato accoqIimento della detta doglianza, deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione in ragione delle medesima circostanza (motivo n. 2). 2.2. Il primo motivo è fondato, come prospettato anche dalla società controricorrentre, con assorbimento del motivo n. 2, stante l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in ragione dell'inidoneità della sentenza a consentire l'individuazione del R.G.N. 12616/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelh, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./OFFICINE M.T.M. s.p.a. concreto comando giudiziale (ex plurimis: Cass. sez. 6-5, 17/10/2018, n. 26074, Rv. 651108-01; Cass. sez. 6-1, 27/06/2017, n. 16014, Rv. 644806-01; Cass. sez. 5, 15/11/2007, n. 23673, in motivazione), riferendosi essa (ad eccezione del mero frontespizio) ad un contribuente differente da OFFICINE M.T.M. s.p.a. e ad un avviso di accertamento diverso, quanto a soggetto destinatario di esso, periodo d'imposta e fattispecie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 132 c.p, art. 112 c.p, art. 2909 c.c; Ordinanza — n. 1944/2022 — snciv · Corte di Cassazione: I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti. 2.1. La ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con il motivo n. 1, «violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs., n. 546/92 e dell'art. 132 c.p.c.», e, con il motivo n. 2, «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt.324, 327, 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.». In sostanza, l'Amministrazione censura di nullità la sentenza per aver la CTR «motivato e giudicato su una controversia radicalmente diversa rispetto a quella effettivamente sub iudice» (motivo n.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12616/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro OFFICINE M.T.M. s.p.a. (P.IVA e C.F.: 00578180275), con sede in Spinea (VE), via Andrea Palladio n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vera Daniele e Rosalba Grasso, con domicilio eletto presso l'Avvocato da ultimo citato (con studio in Roma, viale G.
Mazzini n. 113); - controricorrente - R.G.N. 12616/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./OFFICINE M.T.M. s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto (n. 23/06/2013), pronunciata il 5 marzo 2013 e depositata il 29 aprile 2013; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal Consigliere Fabio Antezza; FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR rigettò l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 114/05/2010 della CTP di Venezia e la società contribuente si difende con controricorso (di portata adesiva al ricorso), sostenuto da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti. 2.1. La ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con il motivo n. 1, «violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs., n. 546/92 e dell'art. 132 c.p.c.», e, con il motivo n. 2, «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt.324, 327, 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.». In sostanza, l'Amministrazione censura di nullità la sentenza per aver la CTR «motivato e giudicato su una controversia radicalmente diversa rispetto a quella effettivamente sub iudice» (motivo n.
1) e, in subordine rispetto al mancato accoqIimento della detta doglianza, deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione in ragione delle medesima circostanza (motivo n. 2). 2.2. Il primo motivo è fondato, come prospettato anche dalla società controricorrentre, con assorbimento del motivo n. 2, stante l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in ragione dell'inidoneità della sentenza a consentire l'individuazione del R.G.N. 12616/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelh, relatore Cons. Fabio Antezza-A.E./OFFICINE M.T.M. s.p.a. concreto comando giudiziale (ex plurimis: Cass. sez. 6-5, 17/10/2018, n. 26074, Rv. 651108-01; Cass. sez. 6-1, 27/06/2017, n. 16014, Rv. 644806-01; Cass. sez. 5, 15/11/2007, n. 23673, in motivazione), riferendosi essa (ad eccezione del mero frontespizio) ad un contribuente differente da OFFICINE M.T.M. s.p.a. e ad un avviso di accertamento diverso, quanto a soggetto destinatario di esso, periodo d'imposta e fattispecie.
3. In conclusione, in accoglimento del motivo n. 1, con assorbimento del motivo n. 2, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il motivo n. 1 di ricorso, con assorbimento del motivo n. 2, e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legitt