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Decreto — n. 1919/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated payment agreement under D.L. 119/2018 Article 6.

Numero d'incarto Decreto — n. 1919/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished due to the taxpayer's submission of an accelerated payment agreement. The taxpayer presented the required documentation under Article 6 of D.L. 119/2018, triggering the automatic expiration of the litigation term on December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The provision establishing the automatic extinction of tax proceedings upon the presentation of an accelerated payment agreement and the lapse of the statutory term prevails over the parties' request to fix a hearing date.

Parole chiave

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tax appeal extinction accelerated payment agreement D.L. 119/2018 Article 6 procedural time limit litigation termination differimento dell'imposizione rettifica delle detrazioni sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 36492/2018 R.G. proposto da Niccolaiagricoltura S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Vieri Romagnoli, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 51, presso lo studio dell'Avv. Antonello Zucconi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la appresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1673/4/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8R030401475.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ',2321 DEPOSITATO IN CANC1.1ERIA oggi,. 2 4 UN 202