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Ordinanza — n. 1900/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to prior settlement via tax amnesty under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1900/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the tax agency filed an appeal against a regional commission's rejection of the taxpayer's appeal. The taxpayer submitted evidence that the dispute had been definitively resolved through a tax amnesty procedure under Article 6 of Legislative Decree No. 119/2018. Consequently, the court dismissed the appeal because the underlying controversy no longer existed due to the prior settlement.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 360-b c.p.c.: When a tax dispute is definitively resolved through a tax amnesty procedure, any subsequent cassation appeal regarding that same dispute is declared extinguished as the object of the litigation has ceased to exist.

Parole chiave

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tax amnesty procedure litigation extinction cassation appeal dismissal tax dispute resolution prior settlement effect contenzioso tributario imprese di costruzione sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 119/2018
Art. 360-b c.p.c.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9802-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2d21 - ricorrente - 1193 contro APULIA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 72, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANPIERO BALENA; - controricorrente - avverso .1a sentenza n. 226/2013 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST.di FOGGIA, depositata il 08/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; Rilevato che:: Con sentenza nr. 226 del 08/10/2013 la Commissione Regionale di Bari sez. dist. di Foggia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate; che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione; che si costituiva con controricorso la società Apulia Costruzioni Srl chiedendone il rigetto; che la contribuente dava atto che la lite era stata definita con condono ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, depositando anche copia della domanda di definizione e della notifica a controparte; che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate;

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Roma 12 02 2021 Il President U) D