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Decreto — n. 1714/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1714/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1714/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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01 714.22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 27858/2016 proposto da: R.G.N. 27858/16 MONTI Eliana, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 12, pres- Cron. i 1- t 4 so lo studio dell'avv. Fabrizio Badò, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Rep. Minoli, giusta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1066/4/2016, depositata il 14 settembre 2016. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 4 novembre 2021, con il quale la ri- corrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (in calce all'atto di rinuncia sopra indicato); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1714/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 27858/2016 proposto da: R.G.N. 27858/16 MONTI Eliana, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 12, pres- Cron. i 1- t 4 so lo studio dell'avv. Fabrizio Badò, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Rep. Minoli, giusta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1066/4/2016, depositata il 14 settembre 2016. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 4 novembre 2021, con il quale la ri- corrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (in calce all'atto di rinuncia sopra indicato); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al reddito rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro contenzioso tributario rinuncia al brevetto

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

01 714.22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 27858/2016 proposto da: R.G.N. 27858/16 MONTI Eliana, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 12, pres- Cron. i 1- t 4 so lo studio dell'avv. Fabrizio Badò, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Rep. Minoli, giusta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1066/4/2016, depositata il 14 settembre 2016. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 4 novembre 2021, con il quale la ri- corrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (in calce all'atto di rinuncia sopra indicato); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Si comunichi. Roma, 18 gennaio 2022 La Presidente titolare Camilla Di Iasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 20 GEN. ai/ IL F INZIONARK "