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Ordinanza — n. 1708/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to file suspension request by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1708/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party filed a request for suspension of proceedings by the December 31, 2020 deadline. Although the taxpayer argued the June 2019 filing date was sufficient, the court held the statutory deadline was mandatory for suspending the process. Consequently, the judgment was dismissed as the procedural requirement for suspension was not met.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; In tax proceedings, failure to file a suspension request by the December 31 deadline results in the automatic extinction of the judicial process.

Parole chiave

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tax appeal extinction suspension of proceedings pace fiscale deadline fiscal litigation procedure art. 6 d.l. 119/2018 deduzione fiscale delle spese d'acquisizione aggiudicazione all'incanto validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
21463/21); - rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il giudizio va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, commi 12 e 13, d.l. n. 119 del 2018
21463/21); - rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il giudizio va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l.
Art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
136 del 2018, nonché relativa documentazione (copia della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento); - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15/11/2019, n. 29790
Cass., 28/11/2019, n. 31126
Cass. n. 21463/21
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1467 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Fiorini Industrial Packaging spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Carolina Valensise e dall'Avv.to Claudio Ascoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, Via Monte delle Gioie n. 13; - controricorrente- I' per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 57/03/2011, depositata il 7 giugno 2011, notificata il 4.11.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 57/03/2011, depositata il 7 giugno 2011, notificata il 4.11.2011, la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l'appello proposto da Fiorini Industrial Packaging spa, in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2/04/2010 della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento R9F030200369 con cui l'Ufficio aveva accertato, per l'anno 2001, ai fini Irpeg, Irap e Iva, maggiori ricavi in relazione alla vendita di un immobile per un corrispettivo asseritamente inferiore ai rilevati valori di mercato; - avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste la società contribuente, con controricorso; - la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, nonché relativa documentazione (copia della domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento); - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che -con l'unico motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e/o motivazione apparente, per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento aderendo alle conclusione della CTU senza prendere in considerazione gli elementi - ribaditi in sede di gravame- sui quali era stata basata la rettifica (scritture contabili e documentazione di spesa comprovante il sostenimento di spese di ristrutturazione; la rivalutazione monetaria del cespite ai sensi della legge n. 342/2000; la nota integrativa del bilancio al 31.12.00 che attribuiva al bene un valore di £ 5.200.000.000; la relazione di stima del geometra Gresta del 30.10.98; la lettera del Medio Credito Fondiario del 9.2.2001 nella quale si indicava il valore periziato dell'immobile in euro 4.800.000,00 etc.); - la società contribuente ha formulato istanza di sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020 per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando copia della domanda, tempestivamente presentata il 23 maggio 2019 di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento R9F030200369, per l'anno 2001, nonché quietanza di versamento, effettuato in data 16 maggio 2019, della prima rata di euro 1.288,00; -tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, « In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro 11 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (da ultimo, Cass. n. 21463/21); - rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il giudizio va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha