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Ordinanza — n. 1707/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service and absence of defense from the respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1707/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove service of the petition. Although the taxpayer remained personally notified without evidence of delivery, the court ruled that without an accompanying receipt notice or subsequent defense activity, the appeal cannot be admitted. Consequently, the request for review was rejected, and no costs were assigned due to the taxpayer's non-constitution.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The receipt notice for service is admissible only as proof of notification perfection; without it and absent defense activity, a cassation appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service requirements receipt notice admissibility absence of defense activity taxpayer non-constitution contenzioso tributario diritti del contribuente assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 149 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 379 c.p.c.
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art.
Art. 380 bis c.p.c.
379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art.
art. 149 c.p
art. 140 c.p
art. 379 c.p
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art.
art. 380 bis c.p
379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25066/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro GIOVINAZZO estl=1) ..c.)/44E WICO - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 90/20/11 depositata il 20/09/2011 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio;

Rilevato e considerato che: lì - a seguito dell'ordinanza resa da questa Corte in data 10 dicembre 2020, parte ricorrente era onerata di provvedere alla notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente; - il contribuente è rimasto intimato e non vi è agli atti prova dell'adempimento dell'incombenza di cui sopra; - orbene, in forza della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018) la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; - pertanto, il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 novembre