Cassation court dismisses tax appeal as extinguished due to full payment and procedural silence under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the tax authority had fully paid the disputed amounts and remained silent on the suspension request. The taxpayers argued for procedural benefits, but the Court ruled that the lack of a formal denial within the statutory deadline meant the matter was settled. Consequently, the judgment was dismissed based on the automatic extinction of the dispute following the payment and silence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 e 13 del D.L. n. 119 del 2018; Art. 39, comma 12 del D.I. n. 98 del 2011: The judicial proceeding is extinguished when the taxpayer pays the full amount and the tax authority fails to notify a denial of the suspension request within the prescribed time limits.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Bonavires Oreste e Noto Michele Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Michele Noto, Lorenzo Bonavires e Ignazio Bonavires, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall'Avv.to Salvatore Sammartino del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Piero Siviglia, alla via dell'Elettronica n. 20 in Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 43, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 28.2.2011, e pubblicata il 25.3.2011; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di Processi Verbali di Costatazione redatti dalla Guardia di Finanza nel 2000 e nel 2002, notificava alla Snc Bonavires Oreste e Noto Michele l'avviso di accertamento n. R33020100012/06, mediante il quale contestava maggiori ricavi percepiti dalla società nell'anno 2000, e richiedeva maggiori tributi ai fini Irap ed Iva. In conseguenza notificava pure, ai tre soci, gli avvisi di accertamento ai fini Irpef, n. R33010100205/06, n. R333010100206/06, e n. R33010100207/06, per il reddito di partecipazione conseguito.
Quindi, con gli avvisi di accertamento n. R33010100211/06, n. R33020100212/06 e n. R33010100213/06, erano recuperate nei confronti dei soci le perdite dichiarate dalla società nell'anno 2000, nella misura in cui erano state computate in diminuzione del reddito personale nel 2001. Infine, con gli avvisi di accertamento n. R33010100285/06, n. R33010100286/06 e n. R33010100287/06, sono state ancora recuperate nei confronti dei soci le perdite dichiarate dalla società, sempre in riferimento all'anno 2000, come computate dai contribuenti in diminuzione del reddito di partecipazione dichiarato nell'anno 2004.
2. La società ed i soci proponevano separati ricorsi avverso gli atti impositivi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, lamentando in primo luogo l'invalidità dell'accertamento, fondato su pretesa documentazione extracontabile di incerto significato. La CTP accoglieva i ricorsi ed annullava gli atti impositivi impugnati.3. Avverso le sentenze sfavorevoli conseguite in primo grado, l'Amministrazione finanziaria spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che riuniva i ricorsi (controric., p.
8) e confermava l'annullamento dei dieci atti impositivi.
4. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi di ricorso. Resistono mediante controricorso la società ed i soci. 4.1. I controricorrenti hanno anche depositato memoria, sostenendo di avere provveduto a tutti gli adempimenti di legge, ai fini della definizione agevolata della controversia, e di non aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate alcun provvedimento di diniego della definizione della lite nei termini di legge. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente Agenzia delle Entrate. 1.1.
In relazione agli avvisi di accertamento n. R33010100207/06, n. R33010100211/06 e n. R33010100285/06, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note del 30.8.2012, n. 60217, n. 60220 e n. 60214, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere". 1.2.
In relazione agli avvisi di accertamento n. R33010100213/06 e n. R33010100286/06, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note, ancora del 30.8.2012, n. 60224, e n. 60222, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere". 1.3. In relazione agli avvisi di accertamento n. R333010100206/06, n. RJ3020100212/06 e n. R33010100287/06, poi, l'Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note, ancora del 30.8.2012, n. 60156, n. 60158 e 60212, che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del Dl. n. 98 del 2011, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo "il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere".
2. Inoltre, i ricorrenti avevano depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del Dl n. 119 del 2018, come conv., allegando, per gli avvisi di accertamento n. R33010100205/06 (socio Michele Noto, Irpef anno 2000), e n. R33020100012/06 (società, Irap e Iva, anno 2000), copia delle domande di ammissione alla procedura beneficiale, regolarmente ricevute dall'Amministrazione finanziaria, che ha annotato gli oneri dovuti, e prova del pagamento della prima rata. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.3.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, e dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 39, comma 12, del DI. n. 98 del 2011, come conv., e