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Ordinanza — n. 1702/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to 'peace tax' agreement completion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1702/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceedings extinguished following the completion of the 'peace tax' agreement. The appellant, Vedani s.r.l., sought termination citing official documents proving the agreement's fulfillment and the tax agency's release order. The court ruled that since the dispute was settled under the special regime, procedural costs remain with the party who advanced them, rendering the litigation moot.

Regesto Legislator

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Art. 3, 5 D.L. n. 119/2018; In tax proceedings, when a controversy is defined under the 'peace tax' regime, the process extinguishes upon agreement completion, and advanced costs remain with the advancing party without judicial liquidation.

Parole chiave

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peace tax agreement tax proceedings extinction procedural costs allocation Cassation order tributary litigation ripresa dell'imposta sul valore aggiunto contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, 5 D.L. n. 119/2018
Art. 6 D.L. n. 119/2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21826 del 2020
5257-17 delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere" (Cass. n. 21826 del 2020); p.q.m.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12063/2016 R.G. proposto da F.LLI VEDANI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Massimo Antonini e Corrado Grande con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, Chiomenti studio legale in Roma, via XXIV Maggio n. 43 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE Ì _Er in persona del Direttore - pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5506/66/15 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositata il 17/12/2015 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 28/10/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: parte ricorrente ha chiesto una pronuncia di estinzione del processo in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.L. n. 119 del 201, allegando documentazione del Concessionario della riscossione e formale provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "in tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.

1. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 1,36 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento R.G.N. 5257-17 delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere" (Cass. n. 21826 del 2020); p.q.m. dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, il 28 ot