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Ordinanza — n. 1695/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling on burden of proof for non-existent operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1695/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Milena Pharmaceutical against a Regional Tax Commission decision upholding the tax agency's assessment. The company argued procedural nullity and failure to examine key facts regarding compensatory operations, but the court found the tax court correctly applied the burden of proof. The decision stands because the lower court's reasoning on the lack of counter-evidence met constitutional minimums and implicitly rejected other generic arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.: The cassation court cannot revise the factual findings of the appellate tax judge when the reasoning clearly exceeds the constitutional minimum, even if the applicant failed to prove compensatory operations.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof tax non-existent operations compensatory operations appellate tax court procedural nullity indagine per frode iva imposta diretta assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n.
Art. 112 c.p.c.
civ.- la ricorrente denuncia la nulT:à della sentenza impugnata e del procedimento per violazione del'art. 112, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 11892 del 10/06/2016
- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale :he si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv.
Cass. n. 29191 del 06/12/2017
Quanto ai profili ulteriori, va ribadito che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (Cass. n. 29191 del 06/12/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6838/2015 R. Ci . proposto da Milena Pharmaceutical srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Cinquemani, con domicilio eletto in Palermo, via Terrasanta n. 106; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 22/01/14, depositata il 9 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; bit< ,6 lj r. i ( Zf' 5) Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 473/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso della Milena Pharmaceutical srl in liquidazione contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che dalla documentazione in atti non si poteva desumere la prova contraria della inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto delle riprese fiscali, che anzi era circostanza non contestata, non essendo comunque neanche comprovato dalla società contribuente che dette operazioni siano poi state "compensate" con altre effettivamente intercorse con l'emittente delle fatture considerate nell'avviso di accertamento impugnato.

Avverso tale decisione ha propos:o ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzizi delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nulli:à della sentenza impugnata per violazione dell'art. 33, comma 1, ci. gs 546/1992 e del principio del contraddittorio, poiché la CTR ha trattato la controversia in pubblica udienza alla sola presenza del rappresentante dell'agenzia fiscale, senza che tale forma di trattazione fosse stata ritualmente richiesta ed il relativo avviso le venisse notificato.

La censura è infondata. E' pacifico che è stata la stessa società contribuente a prescegliere la forma di trattazione in pJbblica udienza con l'atto di costituzione in appello ed è asseverato mediante produzione documentale in questa sede (doc. 13 a legato al controricorso) che le due udienze pubbliche tenutesi avanti alla CTR siciliana sono state precedute dalla rituale comunicazione al difensore della società contribuente stessa. Il fatto processuale ugualmente p3cifico che quest'ultimo non abbia inteso partecipare alla discussione è del tutto irrilevante, trattandosi semplicemente di una facoltà difensiva non esercitata, com'era del resto nelle prerogative del titolare del munus.

Con il secondo motivo -ex art. 2,60, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi, poiché la CTR non ha compiutamente esaminato il materiale probatorio di causa e quindi adeguatamente riscontrato le ragioni di merito della sua difesa. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs 546/1992, 112, cod. proc. civ., poiché la Commissione tributaria regionale, omettendo l'esame dei fatti decisivi controversi di cui al secondo motivo, non ha né motivato né pronunciato sui fatti medesimi.

Le censure, da esaminarsi congiLntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. Va ribadito che: -«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella 'motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U, n. 8053 de: 07/04/2014); -«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazoni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01); -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale :he si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01).

I due mezzi in esame chiaramente collidono con il perimetro del giudizio di legittimità delimitato con i citati arresti giurisprudenziali, attingendo il giudizio di merito del giudice tributario di appello, che risulta ir vero, pur succintamente, argomentato. La CTR siciliana infatti ha con chiarezza affermato il mancato assolvimento dell'onere controprobatorio della società contribuente a fronte dell'incontestata inesistenza soggettiva delle operazioni di cui alle fatture oggetto delle riprese fiscali; ciò con particolare e specifico riguardo alle "compensazicni" con altre lavorazioni effettuate dall'emittente di dette fatture e separatamente fatturate, negando che questa documentazione ulteriore abbia l'affermato valore controprobatorio.

Trattasi all'evidenza di un giudizio di fatto che non è revisionabile in questa sede, ponendosi la motivazione della sentenza impugnata sicuramente a di sopra del "minimo costituzionale". Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nulT:à della sentenza impugnata e del procedimento per violazione del'art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR non si è pronunciata sugli ulteriori motivi del ricorso introduttivo della lite quali riproposti neVe controdeduzioni di appello (rispettivamente: violazione del principio di unicità dell'accertamento, in assenza dei presupposti per emettere un accertamento "integrativo"; invalidità cell'atto impositivo per vizio motivazionale, per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per violazione della normativa sugli studi di settore; illegittimità delle sanzioni).

La censura è inammissibile con riguardo alle sanzioni, per il resto infondata. In relazione alle prime devesi rilevare che il relativo profilo è stato articolato in modo del tutto generico, il che non consente a questa Corte di poterne concretamente apprezzare la rilevanza, anche, in ultima analisi, in termini di fondatezza/infondatezza. Quanto ai profili ulteriori, va ribadito che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (Cass. n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01).

Chiaro è che pronunciandosi sul meritum causae il giudice tributario di appello per implicito ha ritenuto infondate le eccezioni de quibus. In conclusione il ricorso va rigetta:o Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello