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Sentenza — n. 1450/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares case extinguished due to taxpayer's acceptance of debt reduction scheme.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1450/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had accepted a debt reduction scheme. Although the taxpayer requested the court to declare the subject matter ceased, the court ruled this constituted a formal waiver of pending proceedings under specific tax laws. Consequently, the legal situation was replaced by the new debt terms, rendering the original tax judgment moot.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 3 comma 6 d.l. 119/2018: A taxpayer's request to declare the subject matter ceased after accepting a debt reduction scheme constitutes a waiver of pending proceedings, leading to the extinguishment of the judgment.

Parole chiave

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debt reduction scheme tax appeal extinguishment waiver of proceedings cessation of subject matter tax debt acknowledgment ricupero di diritti doganali difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina, quindi, l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (così Cass.
Art. 3 comma 6 d.l. 119/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360 comma 1 3 e 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 2 comma 5 d.P.R. n. 441/97
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8bis del D.L.
Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/7
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina, quindi, l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina, quindi, l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
art. 338 cod. proc. civ
3 a quella che la situazione avrebbe secondo la sentenza passata in cosa giudicata a mente dell'art. 338 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28513/2019
Cass. n. 24083 del 03/10/2018
n.28513/2019; Cass. n. 24083 del 03/10/2018).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 9940/2012 proposto da: Alberghino Silvana rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Claudio Lucisano, elett.te dom.to presso lo studio del difensore, in ROMA, Via Crescenzo n. 91; - ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 66/10/2011 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 13.10.2011; -eAA Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza dell'il novembre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli che ha chiesto dichiararsi estinto il processo per cessata materia del contendere. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 66/10/2011 depositata il 13.10.2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello principale proposto da Alberghino Silvana nei confronti dell'Agenzia delle entrate nonché quello incidentale proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 92/13/10 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato nei confronti di quest'ultima, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, maggiore Iva, per l'anno 2006, oltre sanzioni, per un totale di euro 67.668,00. 2.Avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resiste, con controricorso l'Agenzia delle entrate.

3. In data 25 novembre 2019, Alberghino Silvana ha depositato istanza - documentalmente corredata- di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito, in data 2 aprile 2017 alla "definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione - rottamazione delle cartelle", con asserito versamento di tutti gli importi dovuti.

4. Con ordinanza del 27 novembre 2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, al fine di consentire all'Agenzia di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata con riferimento all'atto impositivo oggetto di causa.

5. L'Agenzia delle entrate ha depositato il 26 marzo 2021 istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese di lite.

6. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8bis del D.L. 28/10/2020, n. 137 come convertito, con mod., dalla legge 18/ 12/ 2020 n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 5, del d.P.R. n. 441/97, 39, comma 1, let. d), 32 del d.P.R. n. 600/73, 52, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986.

2. Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e segg., 39, comma 1, lett. d), periodo 2, del d.P.R. n. 600/73.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della I. n. 4 del 7 gennaio 1929, 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/73.

5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e la mancata applicazione degli artt. 14, comma 2, della I. n. 890/82, 156, comma 3, e 160 c.p.c., 60, comma 1, periodo 1, del d.P.R. n. 600/73, 41- bis del d.P.R. n. 600/73.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e la mancata applicazione degli artt. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, 19 e 53 del d.lgs. n. 300/1999, 2697 c.c.

7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, 3 e 5 c.p.c., la violazione e la mancata applicazione degli artt. 66, 67, primo comma, lett. a), 68, 71, comma 3, del d.lgs. n. 300 del 1999, 1, lett. b), 4, comma 1, del R.D. n. 262 del 1942, 4, comma 1, della delibera 30/11/2000 n. 4 nonché della delibera 13.12.2000, n. 6. 8.In data 25 novembre 2019, Alberghino Silvana ha depositato istanza- docu mentalmente corredata- di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per avere aderito, in data 2 aprile 2017 alla "definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione - rottamazione delle cartelle" (prot. N. 2017- EQUISDR-2696354 e prot. N. 2017-EQUISDR-1917362), con asserito versamento di tutti gli importi dovuti.

9. A seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, con ordinanza del 27 novembre 2019, al fine di consentire all'Ufficio di fare pervenire informazioni in ordine all'esito positivo del procedimento di definzione agevolata con riferimento all'atto impositivo oggetto di causa, l'Agenzia delle entrate ha depositato il 26 marzo 2021 istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Al riguardo, ha allegato nota del 18 febbraio 2021 con la quale la Direzione Provinciale di Torino 1, comunicava che gli importi iscritti a ruolo a carico della contribuente a titolo di riscossione frazionata per il contenzioso in oggetto, pari al totale degli importi accertati e irrogati, erano confluiti in due cartelle (n. 11020120002757340 e n. 11020140006827466) e che il piano di definizione agevolata ex DL 148/2017 concesso alla contribuente relativo alla cartella n. 11020140006827466, a seguito di istanza presentata il 5.12.2017, risultava definito mentre il piano di definizione agevolata ex DL 119/2018 concesso a seguito di richiesta presentata 1'11.2.2019, comprendente la cartella n. 11020120002757340 risultava, allo stato, in regola con i pagamenti (risultando saldate le prime tre rate delle diciotto concesse) ma non ancora perfezionato.

10. Ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del d.l. n. 119/2018 "Nella dichiarazione di cui al comma 5 (di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione) il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi". Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio [ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma] il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540;

Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083). La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina, quindi, l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (così Cass. n.28513/2019; Cass. n. 24083 del 03/10/2018). Nella memoria la contribuente, essendosi avvalsa della "definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione - Rottamazione delle cartelle", ha chiesto dichiargarsi cessata la materia del contendere, ma, spetta a questa Corte qualificare giuridicamente l'istanza.

Nel caso in cui il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché l'art. 3, comma 6, del di. n. 119/2018, prevede un suo impegno a rinunciare, l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o, comunque, con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo e quindi - spettando alla Corte di Cassazione dare l'esatto significato e l'efficacia sua propria secondo le norme ed al di là della richiesta di parte - come una rinuncia ai sensi dell'art. 390 cod. proc. cv ., sebbene disciplinata direttamente dalla legge in modo particolare quanto agli effetti sulla situazione sostanziale oggetto del processo (v. v.

Cass. n. 24083 del 2018 cit., con riferimento alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del di. n. 193 del 2016). Invero, la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell'esattore. In particolare, la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 14 dell'art. 3 del d.l. 119/2018 (v.

Cass. n. 24083 del 2018 cit., con riferimento alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016). L'efficacia in tal senso della dichiarazione quale sostanziale riconoscimento del debito si sovrapporrà, naturalmente a quella dell'accertamento esistente nella sentenza impugnata in Cassazione e passata formalmente in cosa giudicata per effetto della dichiarazione di estinzione. Tale sovrapposizione della disciplina sostanziale del comma 14 dell'art. 3 a quella che la situazione avrebbe secondo la sentenza passata in cosa giudicata a mente dell'art. 338 cod. proc. civ. discende direttamente dalla legge (Cass. n. 24083 del 2018 cit., con riferimento alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016).

11. Va, pertanto, dichiarata la estinzione del giudizio ex art.391 c.p.c..

12. Non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass.n.28513/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giud