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Sentenza — n. 1448/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 1448/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1448/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22360/2013 proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Heineken Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal 'avv. Mario Martinelli con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Adelaide Ristori n. 38; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta n. 17/02/13, depositata il 5 giugno 2013.

Regesto Legislator

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art. 295 c.p; Sentenza — n. 1448/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA, DECISIONE Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 295, cod. proc. civ. e dell'art. 39, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha affermato l'inapplicabilità di tali disposizioni legislative processuali, generale e speciale, rigettando l'istanza di sospensione del processo proposta in via preliminare dal suo ufficio locale, quale primo motivo di appello.

Parole chiave

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ispezioni e controlli prescrizione di controllo società controllanti successive controllo degli aiuti di Stato sospensione dell'istruzione partecipazione qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 295 c.p
La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non poteva accogliersi il primo motivo del gravame agenziale, con il quale in via preliminare si chiedeva la sospensione del processo ex art. 295, cod.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22360/2013 proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Heineken Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal 'avv. Mario Martinelli con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Adelaide Ristori n. 38; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta n. 17/02/13, depositata il 5 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell' 11 novembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; udito l' Avv. Mario Martinelli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha cono uso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e decidendo nel merito il rigetto del ricorso introduttivo della lite limitatamente ai costi di know how di cui conferma l'indeducibilità, accogliendo nel resto il ricorso introduttivo della lite medesimo. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la 5,;entenza della Commissione tributaria provinciale di Aosta n. 8/2/12, che aveva accolto il ricorso di Heineken Italia spa contro l'avviso di accertamento IRES 2005.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non poteva accogliersi il primo motivo del gravame agenziale, con il quale in via preliminare si chiedeva la sospensione del processo ex art. 295, cod. proc. civ., per la pendenza del giudizio, affermato come pregiudiziale, avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia avente ad oggetto l'avviso di accertamento per la medesima annualità ed imposta emesso contro la Partesa Adriatico srl, società controllata/consolidata; affermava la CTR valdostana anzituttc che doveva applicarsi la disposizione processuale speciale del 'art. 39, d.lgs 546/1992, la quale non prevedeva alcuna ipotesi di sospensione del processo per pregiudizialità, ma soltanto per la proposizione della querela di falso ovvero di questioni inerenti lo stato e 13 capacità delle persone, in secondo luogo, in quanto nei due distinti processi si trattava soltanto della medesima "questione giuridica" e ron vi era tra gli stessi quindi una pregiudizialità in senso tecnico, ma soltanto logica.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA, DECISIONE Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 295, cod. proc. civ. e dell'art. 39, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha affermato l'inapplicabilità di tali disposizioni legislative processuali, generale e speciale, rigettando l'istanza di sospensione del processo proposta in via preliminare dal suo ufficio locale, quale primo motivo di appello.

La censura è infondata. La sentenza impugnata è sicuramente errata laddove sancisce l'inapplicabilità, in astratto, della prima disposizione legislativa ed, in concreto, della seconda, in ragione della specialità di quest'ultima ed in assenza dei presupposti previsti dalla medesima (querela di falso; questione di stato delle persone), cont-astando questa statuizione con l'ormai consolidato principio di d ritto secondo il quale «La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuricico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente vengE postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati» (ex pluribus, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21765 del 20/09/2017, Rv. 645619 - 01).

Ciò posto, bisogna tuttavia rilevare in fatto che i soggetti di questo processo e di quello che la ricorrente assume "pregiudiziale" sono parzialmente diversi, poiché nel Drirr10 sono parti la ricorrente e l'Agenzia delle entrate, nel secondc, già pendente avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia ed ora pendente avanti a questa Corte (R.G. n. 1729/2017), l'agenzia medesima e Partesa Sud Adriatico srl, avendo tali distinti processi rispettivamente ad oggetto il primo l'impugnazione dell'avviso di accertamento di "secondo livello" nei confronti della consolidante ed il secondo quello di "primo livello" nei confronti della consolidata.

Orbene, tale diversità soggettiva rende, di per sé, non accoglibile l'istanza di sospensione in esame, secondo l'ulteriore, anch'esso consolidato, principio di diritto che «Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiLdizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione» (ex pluribus, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12996 del 24/05/2018, Rv. 648748 - 01).

Dunque, anche se con diversa motivazione rispetto a quella, erronea, della sentenza impugnata, cos correggendola ex art. 384, u.c., cod. proc. civ., essendone il dispositivo conforme a diritto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna l'agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 9.000 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Cosi de