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Sentenza — n. 1447/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 1447/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1447/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26449/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, 734 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura 73:2)1- generale dello Stato, che la rappresenta e difende; ricorrente - contro Lomellina Energia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tonio Di Iacovo e Delia Berto, in sostituzione dell' avv. Andrea Russo, con domicilio eletto in Roma, via Castro Pretorio n. 122, presso lo studio dei difensori; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 96/32/12, depositata il 6 giugno 2012.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1447/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell' 11 novembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 6, di 119/2018. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da Lomelliina Energia srl avverso la sentenza n. 7/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2007.

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria cessazione dei pagamenti esenzione dalle imposte sull'energia esenzione dall'IVA
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26449/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, 734 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura 73:2)1- generale dello Stato, che la rappresenta e difende; ricorrente - contro Lomellina Energia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tonio Di Iacovo e Delia Berto, in sostituzione dell' avv. Andrea Russo, con domicilio eletto in Roma, via Castro Pretorio n. 122, presso lo studio dei difensori; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 96/32/12, depositata il 6 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell' 11 novembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 6, di 119/2018. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da Lomelliina Energia srl avverso la sentenza n. 7/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2007.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la soc età contribuente, la quale tuttavia nelle more del giudizio si è, avvalsa della definizione agevolata di cui all'art. 6, di 119/2C18, dapprima depositando istanza di sospensione del giudizio medesimo e successivamente documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali correlativi. RAGIONI DELLA DECISIONE Bisogna rilevare che la società contribuente, nei termini rispettivamente previsti dall'art. 6, commi 6-8-10, di 119/2018, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l'adempimento degli obbNhi da dette disposizioni legislative previste (domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento del dovuto), desumendosi in particolare da quest'ultima che la procedura di definizione agevolata ha, esattamente, avuto riguardo all'atto impositivo oggetto di questo processo (R2M03A100230/2009).

Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall'art. 6, commi 12-13, di 119/2018 (rispettivamente, 31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le spese a carico delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Cosi deciso in Roma, 11 novembre 2021 Il presidente Il co liere est. Vz