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Sentenza — n. 1372/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 1372/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1372/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ORONZO DE MASI Presidente REGISTRO INVIM RISCOSSIONE LIBERATO PAOLITTO Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere - Rel. Ud. 06/10/2021 PU MILENA D'ORIANO Consigliere Cron. R.G.N. 4704/2015 SENTENZA sul ricorso 4704/2015 proposto da: Capannina Immobiliare Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via G. Nicotera 29 presso lo studio dell'avvocato Micciche' Andrea che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maggiolo Claudio -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1066/2011f della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 23/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.

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Sentenza — n. 1372/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La pubblica udienza del 6 ottobre 2021 è stata tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 del d.l. 23 Luglio 2021 n.105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre, n. 126. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta falsa applicazione dell'art.76 d.P.R.131/76 e dell'art.17 d.lgs. 347/1990 sostenendo che il dies a quo del termine triennale entro cui l'amministrazione avrebbe potuto procedere al recupero delle imposte nella misura ordinaria era da individuarsi nel 30 aprile 2004 (giorno della registrazione del contratto di vendita di parte del terreno).

Parole chiave

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imposta sugli utili immobiliari incentivazione immobiliare proprietà immobiliare deduzione in funzione della durata del possesso proroga del permesso edilizio accesso al fondo
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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ORONZO DE MASI Presidente REGISTRO INVIM RISCOSSIONE LIBERATO PAOLITTO Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere - Rel. Ud. 06/10/2021 PU MILENA D'ORIANO Consigliere Cron. R.G.N. 4704/2015 SENTENZA sul ricorso 4704/2015 proposto da: Capannina Immobiliare Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via G. Nicotera 29 presso lo studio dell'avvocato Micciche' Andrea che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maggiolo Claudio -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1066/2011f della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 23/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.

MONDINI ANTONIO lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso FATTI DELLA CAUSA 1.Con contratto registrato il 26 aprile 2004, la srl Capannina Immobiliare acquistava un terreno avvalendosi dei benefici all'art.33, comma terzo, della legge n.388 del 2000. 2.Con contratto registrato il 30 aprile 2004, la società rivendeva parte del terreno. 3.Con avviso notificato in data 21 ottobre 2010, l'Agenzia delle Entrate dichiarava la società parzialmente decaduta dai benefici per non aver svolto alcuna attività edificatoria entro il quinquennio dall'acquisto e liquidava le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. 4.La società impugnava l'avviso facendo valere, da un lato, l'illegittimità dell'avviso in quanto notificato oltre il termine stabilito dall'art.76 d.P.R.131/76, richiamato dall'art.17 d.lgs. 347/1990, dall'altro lato, che la mancata edificazione era dipesa da causa di forza maggiore.

5. L'impugnazione veniva accolta dalla adita commissione tributaria provinciale di Venezia nella parte relativa alla tardività dell'avviso e veniva respinta nel resto per difetto di prova delle circostanze dedotte dalla contribuente come causa di forza maggiore.

6. La decisione veniva riformata dalla sezione quattordicesima della commissione tributaria regionale del Veneto, la quale, con sentenza in data 26 giugno 2014, n.1066, per un verso, dichiarava l'avviso tempestivo in quanto notificato entro il termine triennale stabilito dall'art.76 d.P.R., il cui dies a quo -precisava- doveva individuarsi nel 26 aprile 2009 (giorno della scadenza del quinquennio dalla registrazione dell'atto di acquisto), per altro verso, a fronte della riproposta eccezione della contribuente, negava potersi dare rilievo alla forza maggiore ("visto che la condizione relativa all'edificazione non si è verificata, priva di fondamento è l'eccezione di non imputabilità o meno della causa dei ritardi alla stessa parte ricorrente o agli enti pubblici preposti: le cause di decadenza del beneficio consistono esclusivamente mancata utilizzazione edificatoria dell'area"). 7.La società contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di due motivi. 8.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

9. La ricorrente ha depositato memoria. 10.La Procura Generale ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento del ricorso.

11. La pubblica udienza del 6 ottobre 2021 è stata tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 del d.l. 23 Luglio 2021 n.105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre, n. 126. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta falsa applicazione dell'art.76 d.P.R.131/76 e dell'art.17 d.lgs. 347/1990 sostenendo che il dies a quo del termine triennale entro cui l'amministrazione avrebbe potuto procedere al recupero delle imposte nella misura ordinaria era da individuarsi nel 30 aprile 2004 (giorno della registrazione del contratto di vendita di parte del terreno).

2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta falsa applicazione dell'art.33, comma terzo, della legge n.388 del 2000 per avere la commissione tributaria regionale negato rilievo alla forza maggiore.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Premesso che l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato di cui trattasi, va qualificata come imposta "complementare", non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta "principale" (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta "suppletiva" (in quanto, rivedendo "a posteriori" il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di A registrazione) e che a tale imposta si applica pertanto il secondo comma f dell'art.76, del d.P.R. n.131 del 1986, tanto premesso, nel caso di specie, di vendita di una sola parte del terreno in relazione al cui acquisto l'agevolazione era stata fruita, il termine decorre dalla scadenza del quinquennio dalla registrazione dell'atto in relazione al quale l'agevolazione è stata fruita, solo allora verificandosi la circostanza alla quale, con la perdita del beneficio, sorge il diritto dell'amministrazione al recupero della maggiore imposta.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.8094 del 23/04/2020 hanno affermato: "In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente "ratione temporis", si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto".

La CTR ha affermato esattamente il contrario (v. punto 6 della superiore premessa). 5.La sentenza impugnata va per l'effetto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, perché la stessa compia l'accertamento di fatto, ad essa istituzionalmente demandato, sul rilievo, delle circostanze dedotte dalla contribuente, quali causa d'inesigibilità dell'edificazione dell'area nel termine.

6. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione. Così deciso in Roma/nella camera di consiglio del 6 ottob