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Ordinanza — n. 1277/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as proceedings extinguished by self-help annulment and procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished regarding two separate penalty sections of a tax return. The taxpayer successfully had the penalty for Section III annulled by the tax authority itself due to a superseding law, while the process for Section II expired because no party requested the simplified settlement procedure within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased and procedural costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018; Art. 46, comma 3 d.lgs. n. 546/1992: Proceedings in tax disputes are extinguished if the tax authority annuls the sanction via self-help or if the simplified settlement procedure is not requested within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax penalty annulment procedural time limits simplified settlement procedure self-help annulment extinction of proceedings tax administrative litigation procedural costs allocation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13 d.l. n. 119 del 2018
All’udienza del 20/02/2020 questa Corte (in diversa composizione) ha sospeso il processo ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l.
Art. 46, comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/07/2021, n. 19419
Cass. 12/10/2018, n. 25485
19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art.
Cass. 10/10/2019, n. 25529
96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1708/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro BACCARELLI LEONARDO, elettivamente domiciliato in Roma Via Giovanni Vitelleschi n. 26 presso lo studio dell’avvocato Salvatore Spadaro, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Pelliccia. – controricorrente, ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

UMBRIA n. 123/04/12, depositata il 22/06/2012. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1708/2013 Numero sezionale 98/2022 Numero di raccolta generale 1277/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2022 dal Consigliere Riccardo Guida; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi contro Leonardo Baccarelli, che ha depositato controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Perugia (sentenza n. 83/01/2010) che aveva annullato sotto ogni profilo un atto di contestazione di sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione per il 2004, ha ritenuto applicabile la sola sanzione di cui agli artt. 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, sull’importo di euro 183.423,20, a causa dell’omessa compilazione del quadro RW, Sezione II (“investimenti estero e attività estera di natura finanziaria”), ed ha invece escluso la fondatezza della sanzione per l’omessa compilazione della (successiva) Sezione III (“trasferimenti all’estero di denaro, titoli” etc.).

2. All’udienza del 20/02/2020 questa Corte (in diversa composizione) ha sospeso il processo ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo che il contribuente, con atto datato 11/12/2019, aveva fatto istanza di estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere o per definizione agevolata della lite, senza oneri né di spese né di contributo unificato. A fondamento dell’istanza la parte privata aveva depositato l’atto dell’Agenzia delle entrate di Perugia di annullamento r.g. n. 1708/2013 2 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1708/2013 Numero sezionale 98/2022 Numero di raccolta generale 1277/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 parziale in autotutela della sanzione riguardante l’omessa compilazione della Sezione III del quadro RW, trattandosi di illecito tributario abrogato dallo ius superveniens (legge 06 agosto 2013, n. 97).

Quanto alla sanzione per l’omessa compilazione della Sezione II (del quadro RW), il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, con documentazione attestante il versamento dell’importo dovuto per il perfezionamento della procedura condonistica. Egli contribuente ha reiterato le medesime istanze nella memoria ex art. 378, cod. proc. civ., datata 06/12/2021, nella quale ha anche dichiarato di rinunciare al giudizio.

3. In conseguenza di ciò, pertanto, rispetto all’opposizione alla sanzione per omessa compilazione della Sezione III del quadro RW, annullata in autotutela dal fisco, va dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con le spese processuali che restano a carico di chi le ha anticipate; rispetto all’opposizione alla sanzione per omessa compilazione della Sezione II del quadro RW, è dato rilevare che entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate nasce in via generale dall’art., 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Con riferimento al ricorso incidentale del contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al r.g. n. 1708/2013 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1708/2013 Numero sezionale 98/2022 Numero di raccolta generale 1277/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e cessata la materia del